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Installazione impianto fotovoltaico nel condominio


Descrizione:

La legge italiana prevede la possibilità di installare un impianto fotovoltaico anche su una superficie condominiale, previa naturalmente l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.         Esistono però due casi di installazione fotovoltaica in un contesto condominiale:

a) installazione da parte del condominio

b) installazione da parte di un singolo condomino

a) installazione da parte del condominio – Questa possibilità viene presa in considerazione in particolare per abbattere completamente o parzialmente le bollette di energia elettrica consumata dal condominio stesso, consumi derivanti dall’illuminazione di parti interne o esterne del condominio, dall’ascensore, da sistemei di automazione per cancelli pedonali o carrai, ecc.

Maggioranza in quote millesimali – Gli impianti per l’energia elettrica fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, i muri maestri, i tetti, i lastrici solari, i portici i cortili, le aree verdi, sono oggetto di proprietà comune dei proprietari. Si può far uso di parti comuni per installazioni quali un sistema fotovoltaico o un sistema solare termico o qualsiasi altro impianto che funga da “innovazione diretta al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni”. Ai sensi dell’articolo 1120 del codiceCivile si dovrebbe deliberare con la maggioranza dei partecipanti al condominio oppure con la maggioranza composta dai due terzi del valore dell’edificio (articolo 1136 del Codice Civile). Tuttavia, per favorire l’uso delle energie rinnovabili e di ogni intervento su parti comuni di edifici che consegua come obiettivo un contenimento del consumo energetico, con il comma 2 dell’articolo 26 della Legge 10 del 9 gennaio 1991 ed in seguito l’articolo 123 del DPR 380 del 6 giugno 2001, si è stabilito che è sufficiente deliberare con la maggioranza di quote millesimali.

Esonero dalla spesa – Resta comunque la facoltà da parte dei condomini dissenzienti, qualora l’innovazione proposta sia notevolmente gravosa dal punto di vista economico, di essere esonerati dalla spesa. Questa facoltà è prevista dall’articolo 1121 del codice Civile. Gli incentivi per la fotovoltaico sono infatti suscettibili di utilizzazione separata. Naturalmente i condomini che chiedono l’esonero dalla spesa non trarranno vantaggio dall’impianto fotovoltaico e quindi dagli incentivi in conto energia.

Diritto di ripensamento – Da parte dei condomini che hanno chiesto l’esonero dalla spesa esiste infine una sorta di “diritto di ripensamento”, secondo il comma 3 dell’articolo 1121 del Codice Civile, che permette a questi condomini – o loro eredi o aventi causa – di rientrare nell’investimento chiedendo di partecipare ai vantaggi derivanti dalla nuova innovazione. Ciò naturalmente contribuendo alle spese occorse per la sua costruzione e manutenzione da parte degli altri condomini, oltre ad un adeguamento della spesa dovuto alla svalutazione e ad ogni altro nere finanziario occorso per la realizzazione dell’impianto.

Condominio minimo – Nel caso di condominio minimo, ovvero composto da due soli partecipanti, dove la distribuzione delle quote millesimali è del 50%, la delibera di maggioranza deve essere all’unanimità (Cassazione civile sez. un., 31 gennaio 2006, n. 2046).

Tipologia installazione – L’impianto fotovoltaico viene collegato al contatore del condominio e, sia gli incentivi del GSE (ente statale che si occupa di erogare il contributo in Conto Energia), sia lo Scambio sul Posto (per impianti fotovoltaici inferiori a 20 kWp) sono a vantaggio del condominio che può abbattere così parte delle spese condominiali;

b) installazione da parte di un singolo condomino – Questa possibilità viene presa in considerazione da un singolo condomino per coprire il fabbisogno elettrico del suo singolo appartamento di proprietà.

Maggioranza all’unanimità? – Essendo quasi sempre limitato lo spazio a disposizione del condomino per disporre i moduli fotovoltaici su elementi di sua esclusiva proprietà, si deve ricorrere alla richiesta al condominio di installazione dell’impianto fotovoltaico sulle parti comuni. Per ottenere una delibera della maggioranza valida per la costruzione da parte di un singolo condomino di un impianto fotovoltaico in favore solo dello stesso, è necessario che ciò non impedisca agli altri condomini di fare parimenti uso di un eguale superficie utile per l’installazione dei moduli fotovoltaici. Altrimenti per poter disporre del tetto o di altri parti comuni per il posizionamento dei moduli fotovoltaici da parte di un singolo condomino – o alcuni condomini – si richiede una delibera all’unanimità.

Tipologia installazione – L’impianto fotovoltaico viene collegato al contatore del condomino singolo e, sia gli incentivi del GSE (ente statale che si occupa di erogare il contributo in Conto Energia), sia lo Scambio sul Posto (per impianti fotovoltaici inferiori a 20 kWp) sono a vantaggio del solo condomino che ha realizzato l’impianto.


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