Featured Listing Feed http://www.condominio.org/index.php?action=rss_featured_listings CORSO ONLINE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=51 NTEtMjAxMS0wNC0yMCAxNjowNDo0NQ== Wed, 20 Apr 2011 16:04:45 CEST CORSO ONLINE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO Descrizione:  

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L' ESPERTO ON LINE http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=46 NDYtMjAxMS0wMS0yNiAxNTowMjoxMg== Wed, 26 Jan 2011 15:02:12 CET L' ESPERTO ON LINE Descrizione

 

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Le nostre sedi http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=45 NDUtMjAxMi0wNC0zMCAxNToyNzo0MA== Mon, 30 Apr 2012 15:27:40 CEST Le nostre sediDescrizione

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STUDI AUTONOMI AFFILIATI SERO GROUP :

 

JESI AN  - AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE DOTT. ROSSI MASSIMILIANO
LG. ALLENDE 14/d   JESI (AN) Tel.  339 6580116 - 0731 720642

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STUDI AUTONOMI ASSOCIATI A.P.E.A.I. Associazione Professionale Europea Amministratori Immobiliari

Lanari Giuseppe

via Principe Amedeo 32/38- 21040 Cislago Varese tel/fax 02/96382189 cell.3407656420 e-mail glanari@inwind.it

 

 

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Il BLOG di Condominio.org http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=47 NDctMjAxMS0wMi0wMSAxNDo0MDozMA== Tue, 01 Feb 2011 14:40:30 CET Il BLOG di  Condominio.org Descrizione

 

 

E' nato il BLOG di CONDOMINIO.ORG   - VITA DI CONDOMINIO

Tutto quello che vuoi sapere sul Condominio sempre aggiornato

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FACEBOOK http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=76 NzYtMjAxMi0wNC0xOCAxNzozMjozMg== Wed, 18 Apr 2012 17:32:32 CEST FACEBOOKDescrizione

Da oggi puoi seguirci anche su facebook sotto il nominativo :"AMMINISTRAZIONI SERVIZI SERO" cosi da tenerti sempre aggiornato sulle principali informazioni riguardanti il condominio .

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IMU 2012: COME SI PAGA http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=90 OTAtMjAxMi0wNC0xOSAxODoxMTo1MQ== Thu, 19 Apr 2012 18:11:51 CEST IMU 2012: COME SI PAGA DescrizioneIMU 2012: COME SI PAGA

Imu 2012: come si paga. Nella giornata di ieri l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con il provvedimento n. 53909 per fissare le modalità con cui effettuare il versamento dell’Imu

L’Imu 2012 dovrà essere pagata mediante l’utilizzo del modello F24 al quale sono state per l’occasione anche apportate delle modifiche e sono stati variati codici tributo al fine di non creare confusione tra i vecchi codici Ici e quelli nuovi Imu

Per il pagamento dell’Imu da parte dei titolari di partita Iva è stato previsto che essi debbano versare il tributo unicamente in forma telematica. 


Il nuovo modello di F24 è un modello semplificato che può essere usato da tutti i contribuenti, non solo per il pagamento dell’Imu ma anche per pagare le varie imposte regionali, locali e quelle erariali. La compilazione del modello potrà anche avvenire on line collegandosi sul sito dell’Agenzia delle Entrate dove è presente una procedura guidata che permetterà di compilare con facilità il modello e stamparlo, ma anche di compilarlo e pagare direttamente. 

Di seguito si indicano i nuovi codici tributo stabiliti dall’Agenzia per il pagamento dell'IMU

- 3912 («Imu - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - Comune»);

- 3913 («Imu - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune»);

- 3914 («Imu - imposta municipale propria per i terreni - Comune»);

- 3915 («Imu - imposta municipale propria per i terreni - Stato»);

- 3916 («Imu - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune»);

- 3917 («Imu - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Stato»);

- 3918 («Imu - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune»);

- 3919 («Imu - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Stato»);

- 3923 («Imu - imposta municipale propria - interessi da accertamento - Comune»);

- 3924 («Imu - imposta municipale propria - sanzioni da accertamento - Comune»).

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DICHIARAZIONE DEI REDDITI: NOVITÀ SULLA CASA http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=97 OTctMjAxMi0wNS0wNCAxODoxMzozMg== Fri, 04 May 2012 18:13:32 CEST DICHIARAZIONE DEI REDDITI: NOVITÀ SULLA CASADescrizioneSi avvicina sempre più il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Si ricorda a tal proposito che per presentare il modello semplice , il 730, sono previste due scadenze: il 30 aprile 2012 per chi presenta il 730 al proprio sostituto d’imposta, il 31 maggio per chi si rivolge ad un commercialista, ragioniere o ai Centri di assistenza fiscale. 

Dato che le varie manovre succedutesi nel 2011 hanno portato all’introduzione di numerose novità in materia di casa (Imu, cedolare secca, detrazione 36%, imposta sulle case all’estero), di conseguenza vi saranno anche delle novità nella dichiarazione dei redditi. 

Per la detrazione del 36% per lavori di ristrutturazione della casa, è venuto meno l’obbligo della comunicazione preventiva di inizio lavori al centro operativo di pescara. Nella dichiarazione dei redditi occorre però compilare ora un’apposita sezione in cui verranno indicati i dati catastali della casa. 

Se si è comprata casa nel 2011, con spostamento delle rate rimanenti della detrazione, la numerazione delle rate da indicare nei righi che vanno da E41 ad E44 deve iniziare dal numero immediatamente seguente a quello riportato l’anno precedente nella dichiarazione dei redditi del  venditore. 

Se si sono affittate case, con l’introduzione dell’aliquota fissa del 21% invece dell’irpef, chi ha optato per la cedolare secca deve compilare altre parti apposite della dichiarazione (nel riquadro B del modello 730 o in quello RB del modello Unico sono state aggiunte le sezioni I e II, riservate alla cedolare secca).

Inoltre, per gli immobili di interesse storico ed artistico è previsto l’uso di un apposito codice da indicare nella dichiarazione. Il codice è il 16, aggiunto nella colonna 2 (utilizzo) nel quadro riguardante i fabbricati. 

Per coloro che possiedono case all’estero e che abbiano presentato il modello 730, devono presentare anche il modello Unico, compilando però solo il quadro RM. Quindi le case all’estero vanno dichiarete solo nel modello Unico. 

Per ciò che concerne gli altri aspetti della casa, non vi sono ulteriori adempimenti da seguire. Si ricordi che ai fini della detrazione del 19% sugli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto della prima casa, il bonus spetta solo in caso coincidano le figure del titolare del mutuo e del compratore della casa. E’ allo stesso modo detraibile, in caso di acquisto di abitazione principale, il 19% dei compensi  versati agli intermediari. 

Coloro che presentano il 730 hanno la possibilità di compensare il credito l’Imu utilizzando il modello F24. A tal fine deve anche essere compilato il quadro I della dichiarazione dei redditi. Qualora non si voglia compensare il credito del modello 730, questo verrà restituito dal sostituto. 


 

 

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ESENZIONE IMU PER FAMIGLIE NUMEROSE http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=102 MTAyLTIwMTItMDUtMDQgMTg6MTA6MjY= Fri, 04 May 2012 18:10:26 CEST ESENZIONE IMU PER FAMIGLIE NUMEROSE Descrizione

  Il decreto Salva Italia è stato modificato, prevedendo a favore delle famiglie numerose e nel caso di prime abitazioni una forte riduzione dell’Imu.

Ma vediamo nel dettaglio le modifiche. Le famiglie, oltre alla detrazione di euro 200, avranno diritto ad un ulteriore detrazione di 50 euro per ogni figlio che non superi però i 26 anni, fino ad un massimo di 400 euro. Inoltre, è condizione necessaria che i figli dimorino abitualmente ed abbiano la residenza con i genitori.Quindi, la somma complessiva massima di detrazione non potrà superare i 600 euro. 

Per cui nel caso di un contribuente con due figli, lo sconto sull’Imu sarà pari a 300 euro e se il valore catastale dell’immobile rientra in 75 mila euro il contribuente sarà addirittura esente dal pagamento dell’Imu.

L’esenzione scatta fino a 100 mila euro di valore catastale nel caso in cui i figli a carico siano 4, mentre l’Imu sarà ancora esente per immobili aventi valori catastali fino a 150 mila euro, nel caso di famiglia con 8 figli. 

E’ data poi la facoltà ai Comuni di ampliare la detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta. 


 

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Affitti e Imu: cedolare più conveniente. http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=105 MTA1LTIwMTItMDUtMDQgMTg6MDc6NDI= Fri, 04 May 2012 18:07:42 CEST Affitti  e Imu: cedolare più conveniente.Descrizione:  Con l’introduzione dell’Imu, avvenuta nel gennaio 2012, che ha elevato le tasse sulle case affittate, nonché con la previsione di finanziare la riforma del lavoro mediante la riduzione dello sconto forfettario dell’imponibile Irpef sui redditi di locazione (dal 15 al 5%), si stima che passare alla cedolare secca possa diventare più conveniente.

Ma per quale motivo optare per la cedolare secca, in caso di case affittate, può essere più conveniente?

I proprietari di case che affittano con canone libero (4+4) pagano l’Irpef sull’85% del canone di locazione convenuto, invece del 100%. Al contrario, i proprietari che optano per la cedolare secca pagano l’aliquota del 21% sul totale (100%) del canone di affitto e non sul 85%. Anche se la cedolare va pagata sul 100% del canone, non vanno pagate però l’imposta di registro e l’imposta di bollo, le addizionali comunale e regionali.

Quindi, facendo un calcolo delle tasse che si vanno a pagare nel caso in cui si scelga la cedolare secca sugli affitti si nota come essa risulti più conveniente, ma solo per i proprietari con redditi superiori a 28mila euro.

affitti e imu 2012Inoltre, dal prossimo anno con l’eventuale riduzione dell’abbattimento forfettario, se non si troverà un'altra forma per finanziare la riforma del lavoro, coloro che troveranno più conveniente l’opzione della cedolare secca saranno i proprietari di case aventi redditi ancora più bassi.

Nel caso in cui i proprietari di case affittate abbiano scelto il canone concordato, il reddito ai fini Irpef, già diminuito dl 15%, viene scontato ancora del 30%; in pratica si tassa il 59,5% del canone di affitto se la casa è situata nei Comuni ad alta tensione abitativa. Con l’eventuale riduzione dell’abbattimento forfettario, verrebbe tassato il 66,5% dell’affitto, di conseguenza sarebbe più conveniente la cedolare che per tali contratti è del 19%.

Per i proprietari che poi scelgono il canone convenzionato, tutto dipende dall’Imu: anche se la tassazione non può superare il 4 per mille, resta comunque il fatto che i proprietari si troveranno a pagare molto di più rispetto al passato quando l’Ici era addirittura esclusa o scontata per i contratti concordati di alcune città.]]>
Hai mai sentito parlare di “affitto con riscatto”? http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=106 MTA2LTIwMTItMDQtMzAgMTc6NTI6MzQ= Mon, 30 Apr 2012 17:52:34 CEST Hai mai sentito parlare di “affitto con riscatto”?Descrizione: Si tratta di una formula che prevede la sottoscrizione di un normale contratto di locazione, con contestuale rilascio di opzione da parte della società costruttrice a favore del conduttore che potrà acquistare l’immobile ad un prezzo e a condizioni prefissate.

Il vantaggio per il conduttore, eventualmente futuro acquirente, è relativo alla possibilità di acquisire l’immobile in proprietà ottenendo uno sconto sul prezzo convenuto. Tale deduzione può essere rappresentata dall’intero ammontare dei canoni pagati o da parte di essi a seconda del momento in cui si esercita il diritto d’opzione di acquisto. Lo sconto diminuisce progressivamente in base alla durata della locazione.


I vantaggi per il conduttore e futuro acquirente:

Disponibilità immediata della nuova casa con possibilità di acquisto dopo un dato periodo e ad un prezzo prefissato;
Patrimonializzazione dei canoni di locazione che non vanno perduti;
Possibilità di vendere l’eventuale vecchia proprietà immobiliare con maggior tempo a disposizione e conseguente maggiore tranquillità;
Possibilità di superare i problemi fiscali relativi all’imposizione in caso di doppia intestazione (casa vecchia – casa nuova);
Possibilità, per le giovani coppie, di “provare” la convivenza prima di investire in un acquisto senza perdere i soldi impegnati nella “prova”;
Possibilità di diminuire, al momento dell'acquisto, l'importo del mutuo rientrando così nei stringenti parametri di merito creditizio;
Risparmio immediato degli oneri finanziari del mutuo che verrà acceso solo al momento dell’esercizio di opzione di acquisto.

I vantaggi per la società costruttrice locatore e futuro venditore:

Messa a reddito del patrimonio immobiliare;
Miglioramento delle performance di vendita: il conduttore avrà tutto l'interesse ad acquistare vista la patrimonializzazione delle somme versate;
Vendita a prezzi di listino.

In questi termini l’affitto con riscatto è una formula i cui riflessi sociali positivi sono evidenti e di ampia portata. E’ chiara la forza intrinseca e polivalente di questa formula.

Giovani coppie che altrimenti non potrebbero intraprendere l’esperienza della convivenza, ragazzi che qualche anno fa hanno acquistato piccoli appartamenti (mono-bilocali) ma che con l’arrivo di un figlio necessitano di spazi più ampi ed inoltre hanno bisogno di tempo per vendere e valorizzare la loro abitazione. Ci sono anche persone che a causa di una separazione in corso non possono acquistare subito una nuova casa, ma che hanno immediata necessità abitativa.
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Pulizia Intercapedine http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=125 MTI1LTIwMTItMDUtMTcgMTc6NTY6MzE= Thu, 17 May 2012 17:56:31 CEST Pulizia IntercapedineDescrizione
CASO
Una intercapedine del nostro edificio è piena di sporcizia è si è resa necessaria una pulizia delle stesse.

Visto che ci sono dei sottonegozi nel condominio e le finestre degli stessi affacciano verso l’intercapedine si chiede se tale spesa debba essere pagata solo dai proprietari dei negozi oppure da tutti i condomini.

RISPOSTA
Bisogna chiarire pertanto che le intercapedini sono parti comuni del condominio e per questo la spesa per la loro pulizia spetta a tutti i condomini visto anche che la pulizia suddetta soddisfa esigenze igieniche che riguardano l’intero condominio.]]>
Danni non interamente risarciti dall’assicurazione http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=126 MTI2LTIwMTItMDUtMTcgMTc6NTY6MTQ= Thu, 17 May 2012 17:56:14 CEST Danni non interamente risarciti dall’assicurazioneDescrizione


CASO


I danni derivanti da un allagamento per un guasto ad una tubazione d’acqua non sono risarciti interamente dall’assicurazione e pertanto si chiede come debba essere ripartita la spesa per la differenza non risarcita.

RISPOSTA
A tal riguardo bisogna chiarire se la tubazione che ha subito il danno sia comune oppure di proprietà di uno solo dei condomini.

Nella prima ipotesi saranno tutti i condomini a dover contribuire alla spesa per le quote millesimali di comproprietà viceversa nella seconda ipotesi dovrà il proprietario esclusivo della tubazione pagare per l’intero.

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Sostituzione cabina ascensore http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=127 MTI3LTIwMTItMDUtMTcgMTc6NTY6MDE= Thu, 17 May 2012 17:56:01 CEST Sostituzione cabina ascensoreDescrizione

CASO

 In un condominio occorre sostituire la cabina dell’ascensore e si discute se la spesa deliberata debba avvenire fra tutti i condomini oppure solo tra i condomini utenti.

RISPOSTA

In analogia a quanto previsto dall’art. 1124 c.c per le scale la ripartizione delle spese straordinarie, quelle di adeguamento e quelle di ricostruzione dell’ascensore vanno ripartite fra i soli condomini utenti salvo che la ripartizione fra tutti i condomini per le rispettive quote millesimali di proprietà, non sia prevista del regolamento contrattuale di condominio che disponga in tal senso.

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Impermeabilizzazione del cortile http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=128 MTI4LTIwMTItMDUtMTcgMTc6NTU6NDM= Thu, 17 May 2012 17:55:43 CEST Impermeabilizzazione del cortileDescrizione
CASO
Nell’ambito di una delibera condominiale in cui si è deciso si effettuare dei lavori di impermeabilizzazione del cortile, si è posto il problema se tutti i condomini devono contribuire alla spesa visto che ci sono alcuni che non hanno la proprietà di cantine. La impermeabilizzazione deliberata si è resa necessaria per eliminare delle infiltrazioni pertanto oltre a beneficiare di detti lavori coloro che sono proprietari di cantine, ne beneficeranno anche tutti gli altri in quanto le infiltrazioni ponevano in pericolo le fondazioni dell’edificio pertanto saranno tenuti tutti i condomini a contribuire alla spesa deliberata dall’assemblea condominiale sulla base delle rispettive quote millesimali.

RISPOSTA
I lavori di impermeabilizzazioni, infatti, servivano sopratutto a proteggere le fondazioni dell’edificio condominiale.]]>
La disinfestazione http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=129 MTI5LTIwMTItMDUtMTcgMTc6NTU6MjY= Thu, 17 May 2012 17:55:26 CEST La disinfestazioneDescrizione
CASO

In un condominio, alcuni condomini sono proprietari di cantine mentre altri di ripostigli in sottotetto. Premesso ciò, l’assemblea condominiale ha deliberao una spesa di disinfestazione delle cantine, della quale si pone il problema se  devono contribuire solo i condomini proprietari delle cantine oppure  tutti i condomini.

RISPOSTA

A riguardo si ritiene che la disinfestazione delle cantine non è limitata solo nei confronti dei condomini proprietari ma è una misura igienica che interessa tutti i condomini e pertanto tale spesa deve essere ripartita fra tutti.]]>