Last Modified Listing Feed http://www.condominio.org/index.php?action=rss_featured_listings Rete Vita di Condominio - Diventa Amministratore con Noi http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=267 MjY3LTIwMjQtMDMtMDUgMTE6MTg6MTY= Tue, 05 Mar 2024 11:18:16 CET Rete Vita di Condominio - Diventa Amministratore con Noi  Descrizione: DIVENTA AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO CREATI LA TUA ATTIVITA' Vuoi diventare un Professionista dell’amministrazione condominiale desideroso di fare parte di una rete solida e dinamica, sei nel posto giusto! La nostra Rete Franchising è la chiave per espandere la tua carriera e massimizzare il successo nella gestione di condomini. Vedi la nostra offerta: https://www.infofranchising.it/vita-di-condominio-franchising-servizi-di-amministrazione-condominio/ ]]> CANTIERE SISMA - Ricostruzione e Adeguamento Sismico http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=277 Mjc3LTIwMjQtMDEtMjkgMTY6MzY6MTE= Mon, 29 Jan 2024 16:36:11 CET CANTIERE SISMA - Ricostruzione  e Adeguamento Sismico Descrizione: Nel 2016 a causa dei gravi eventi che hanno colpito il territorio del centro Italia è nato il primo progetto in Italia completamente dedicato alla ricostruzione e all 'adeguamento sismico: CANTIERE SISMA website: https://www.cantieresisma.it/ tra i partners operativi del progetto EDIL WALL Srl azienda che compie 20 anni di attività website: https://www.edilwallsrl.it/ ]]> EFFICIENTEMENTO ENERGETICO IN CONDOMINIO E CLASSE ENERGETICA . http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=271 MjcxLTIwMjMtMTItMTUgMTg6NDY6MDE= Fri, 15 Dec 2023 18:46:01 CET EFFICIENTEMENTO ENERGETICO  IN CONDOMINIO E CLASSE ENERGETICA .Descrizione


 
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FOTOVOLTAICO IN CONDOMINIO - SERO ENERGIA http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=272 MjcyLTIwMjItMTEtMDkgMDk6NDg6Mjg= Wed, 09 Nov 2022 9:48:28 CET FOTOVOLTAICO IN CONDOMINIO - SERO ENERGIA Descrizione
 

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Incontri Informativi con i Condomini interessati http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=273 MjczLTIwMjItMDctMDggMTI6MDk6MjE= Fri, 08 Jul 2022 12:09:21 CEST Incontri Informativi con i Condomini  interessati Descrizione

Incontri Informativi con i Condomini  interessati 
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Incontri Informativi con i Condomini interessati http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=269 MjY5LTIwMjItMDUtMTkgMTI6NTU6NDk= Thu, 19 May 2022 12:55:49 CEST Incontri Informativi con i Condomini  interessati Descrizione

Incontri Informativi con i Condomini  interessati 
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ECO BONUS 110 % http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=268 MjY4LTIwMjItMDEtMzEgMTg6MDA6MDU= Mon, 31 Jan 2022 18:00:05 CET ECO BONUS 110 % Descrizione


 
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BONUS FACCIATE http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=265 MjY1LTIwMjEtMTItMDMgMTI6NTM6NTg= Fri, 03 Dec 2021 12:53:58 CET BONUS FACCIATE  Descrizione


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Eco Bonus 110 % http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=261 MjYxLTIwMjEtMDgtMTEgMTE6MDU6NDk= Wed, 11 Aug 2021 11:05:49 CEST Eco Bonus 110 % Descrizione

 

 
 
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VEDI IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO:

 https://www.youtube.com/watch?v=ogTs0MOupKw

 

 

 

 

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Bonus Facciate http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=264 MjY0LTIwMjEtMDMtMTkgMTA6NDc6NTE= Fri, 19 Mar 2021 10:47:51 CET No fotoDescrizione

 



 Bonus Facciate prima parte

 
Rubrica di Vita di Condominio

 iscriviti al canale e metti un like :

https://www.youtube.com/watch?v=WUwiAt4tINM

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Lo Spot Augurale di Sero Group Vita di Condominio http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=263 MjYzLTIwMjEtMDEtMTMgMTE6MTg6Mjk= Wed, 13 Jan 2021 11:18:29 CET Lo Spot Augurale di Sero Group Vita di Condominio Descrizione
 
 
Lo spot Augurale  della Agenzie Sero Group Vita di Condominio 
 
quest'anno è stato realizzato dal noto artista Marco Marilungo .

La società Sero Group ha voluto evidenziare l'importanza che assume la casa

anche e soprattutto n questo particolare periodo pandemico .
 

La casa e il condominio che è   oggetto di attività della società  con oltre 22

anni di  presenza sul mercato,   in diverse aree della Regione Marche  e ora 

anche con la nuova prossima apertura,  nella citta di  Milano. 
 
 
Qui per vedere lo Spot  Augurale:
 
 https://www.youtube.com/watch?v=zdzxebD-z-U
 
 
 
 
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Assemblea on line è Legge http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=258 MjU4LTIwMjAtMTItMTUgMTA6NTY6MDU= Tue, 15 Dec 2020 10:56:05 CET Assemblea on line è LeggeDescrizione
ASSEMBLEA A DISTANZA A MAGGIORANZA E' LEGGE

La Camera dei Deputati ha approvato in legge il decreto 7 ottobre 2020 n. 125 con modificazioni.
Viene modificato il sesto comma dell' art. 66 disposizioni attuative codice civile con il quale si dispone che a maggioranza dei condomini la partecipazione dell'assemblea può avvenire in videoconferenza.
Sarà un nuovo modo di lavorare per gli amministratori condominiali e un nuovo approccio per gli stessi condomini.

 
Noi siamo pronti !
 
Buon lavoro e buona vita di condominio 🙂


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Sanificazioni Condomini Uffici Aziende http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=256 MjU2LTIwMjAtMTEtMjcgMTE6Mjk6NDY= Fri, 27 Nov 2020 11:29:46 CET Sanificazioni  Condomini  Uffici Aziende Descrizione

 
SERO GROUP - VITA DI CONDOMINIO 
 

Il nostro Gruppo  adotta  in tutte le Agenzie le misure  di igiene previste 


utilizzando  prodotti e personale di pulizia  per dare la massima sicurezza ai

 
nostri clienti.
 

Già da tempo il Gruppo ha adottato   protocolli di pulizie e  sanificazione   
 
 
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GLOBAL SERVICE  Sanificazioni e Pulizie 
 
 

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tel. mobile   331 7938401
 
 
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Apertura su Appuntamento http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=257 MjU3LTIwMjAtMDYtMTYgMTI6MDQ6Mzk= Tue, 16 Jun 2020 12:04:39 CEST Apertura su Appuntamento Descrizione

                                           AVVISO 

Dal giorno 04.05.2020 i nostri Uffici di:
 
Macerata viale don Bosco 35
 
Civitanova Marche  via Regina Elena 14
 
Porto Recanati via Pergolesi 31 
 
 
 Riceveranno  SOLO su appuntamento per concordare un appuntamento: 
 
Tel. 0733 233572   macerata  
 
Tel. 0733 775736  civitanova marche 
 
Tel. 071 7592468  porto recanati 
 
 
 oppure  email     info@condominio.org
  
e attraverso questa form contatti 
 
 
Grazie per la collaborazione  
 
 

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Diventa Amministratore di Condominio http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=240 MjQwLTIwMjAtMDMtMTYgMTI6MzI6MjI= Mon, 16 Mar 2020 12:32:22 CET Diventa Amministratore di Condominio Descrizione
 
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Cohousing Marche http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=255 MjU1LTIwMjAtMDMtMTYgMDk6MjY6NTc= Mon, 16 Mar 2020 9:26:57 CET Cohousing Marche Descrizione

 

da:  Cohousing Marche  

 

Vivere in Cohousing  

 

📢 PRESENTI AMO 💕 I PROGETTI

 


 

Stiamo organizzando il prossimo evento: Presenti Amo i Progetti di Cohousing, che si terrà nel mese di Maggio 2020.
L'incontro sarà volto ad illustrare progetti 🚧 concreti di Cohousing.

 

 

 

 

 

 Gli interessati all' iniziativa  e c

oloro sia che vogliono proporci immobili utili allo scopo possono contattarci email cohousingmarche@gmail.com   

per ulteriori info pagina facebook 

 

 

 

https://www.facebook.com/cohousingmarche/]]>
Contribuiamo al Progetto liberiamo i mari dalla plastica http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=253 MjUzLTIwMjAtMDItMjkgMTE6NTI6NTY= Sat, 29 Feb 2020 11:52:56 CET Contribuiamo al Progetto liberiamo i mari dalla plastica Descrizione

Contribuiamo al Progetto liberiamo i mari dalla plastica 
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Cohousing Marche http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=254 MjU0LTIwMjAtMDItMTMgMTY6MzM6MjA= Thu, 13 Feb 2020 16:33:20 CET No fotoDescrizione

 

da:  Cohousing Marche  

 

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📢 PRESENTI AMO 💕 I PROGETTI

 


 

Stiamo organizzando il prossimo evento: Presenti Amo i Progetti di Cohousing, che si terrà nel mese di Maggio 2020.
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oloro sia che vogliono proporci immobili utili allo scopo possono contattarci email cohousingmarche@gmail.com   

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Auguri dalla Agenzie Vita di Condominio Sero group http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=252 MjUyLTIwMjAtMDItMDUgMTY6MTY6NTA= Wed, 05 Feb 2020 16:16:50 CET Auguri dalla Agenzie Vita di Condominio Sero group Descrizione

Auguri di Buone Feste dalle Agenzie Vita di Condominio Sero group : Macerata Civitanova Marche Porto Recanati Jesi Tolentino San Severino Marche e quelle di prossima apertura in Roma e Milano .
Da 20 venti anni amministriamo la cosa più importante la Casa !
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Prima l amministratore di condominio ora Vitadicondominio http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=248 MjQ4LTIwMTktMTItMjMgMTI6MDQ6Mjc= Mon, 23 Dec 2019 12:04:27 CET Prima  l amministratore di condominio ora Vitadicondominio Descrizione


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La nostra campagna promozionale con vele http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=251 MjUxLTIwMTktMTItMTQgMTI6MjU6NTU= Sat, 14 Dec 2019 12:25:55 CET La nostra campagna promozionale con vele Descrizione

Stiamo promuovendo  le nostre  Agenzie  sul territorio 
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Vita di Condominio Milano http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=247 MjQ3LTIwMTgtMTItMjUgMTA6NDE6NTc= Tue, 25 Dec 2018 10:41:57 CET Vita di Condominio Milano Descrizione

 

 

                         Se sei un Amministratore Immobiliare Condominiale  già avviato e operi in Milano  ti comunichiamo che

Vita di Condominio il network di servizi della casa   sta selezionando professionisti per l'apertura di una propria Agenzia in Milano. 


Gli interessati possono inviare la form o chiamare il numero

verde 800 984 427  

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Sero Group Certificata ISO 9001:2015 http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=244 MjQ0LTIwMTgtMTEtMzAgMTY6NTM6MjI= Fri, 30 Nov 2018 16:53:22 CET Sero Group Certificata ISO 9001:2015DescrizioneLa SERO Group è ora  CERTIFICATA  ISO 9001:2015 differenze con la precedente Certificazione ISO 9001:2008 scopriamole insieme :
la versione del 2015 caldeggia, ancora una volta, l'approccio per processi che, benché fosse già chiaro anche dalle edizioni precedenti, è stato ¬ purtroppo – interiorizzato da ben poche organizzazioni che, ancora oggi, ragionano in termini di funzioni. Non si tratta dunque di una vera e propria modifica, ma il concetto di "approccio per processi" si evolve dal generico paragrafo dell'introduzione della ISO 9001:2008 (precisamente lo 02) ai ben dieci requisiti in cui si articola il punto 4.4.2 della nuova norma.
E' grande, poi, l'attenzione rivolta a quella che – a prima vista – potrebbe sembrare una mera semplificazione della gestione documentale ma che, nella realtà, rappresenta una presa di posizione chiara nei confronti di tutto ciò che la nuova norma chiama "documented information" (informazione documentata).
I “vecchi” documenti, le “vecchie” procedure e le registrazioni rientreranno, d'ora in poi, sotto la nuova denominazione polivalente di “documented information” che comprende:
• la dichiarazione dello scopo del sistema qualità;
• la documentazione relativa alle attività dei processi e al loro controllo;
• la politica della qualità;
• le registrazioni del processo produttivo o dell'erogazione del servizio;
• gli obiettivi della qualità;
• l'evidenza delle competenze maturate dal personale;
• i monitoraggi e le misurazioni;
• la revisione dei requisiti contrattuali;
• le registrazioni relative alla progettazione e sviluppo;
• tutto ciò che riguarda la rintracciabilità;
• la tenuta sotto controllo delle modifiche;
• il rilascio del prodotto/servizio;
• la gestione degli strumenti;
• la conduzione degli audit interni;
• il riesame della direzione;
• le non conformità e le azioni correttive
L'ultima grande novità riguarda l’identificazione dei rischi e delle opportunità all'interno della quotidianità dell'organizzazione e la loro gestione che diviene, quindi, obbligatoria per potersi certificare o per mantenere la certificazione ISO 9001 acquisita in passato. L’ IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI è la modifica di maggiore impatto perché prevede da parte delle aziende un approccio strategico completamente differente che, se volete, appariva già del tutto logico alle organizzazioni più avvedute ma che oggi diventa necessario anche a chi ancora si ostina a separare strategie, politiche e quotidianità da tutto ciò che riguarda la qualità perché non considera il quality management uno strumento manageriale ma un fine per ottenere la certificazione e, come tale, lo sfrutta al minimo delle sue vastissime potenzialità. Fare una seria analisi dei rischi e delle opportunità significa, prima di tutto, che non ha molto senso tentare di ricondurre ciascuna organizzazione ad una lunga serie di requisiti standard validi per tutte ma che si propone un approccio molto più maturo che prevede che per ogni azienda si vadano ad analizzare rischi e opportunità per poter pianificare un sistema di gestione che sia realmente adeguato ai suoi bisogni.]]>
20 dalla fondazione Sero Group http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=246 MjQ2LTIwMTgtMTEtMTYgMTg6NTk6NDc= Fri, 16 Nov 2018 18:59:47 CET 20 dalla fondazione Sero Group Descrizione

 
 La Sero Group festeggia il ventesimo anno dalla sua fondazione 

Nella foto i collaboratori degli uffici di Macerata Porto Recanati Civitanova Marche 

 
e gli Affiliati di Tolentino San Severino Marche e Jesi  con i loro familiari 

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video presentazione Sero Group Vitadicondominio http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=233 MjMzLTIwMTgtMDgtMDEgMTc6MTM6NTM= Wed, 01 Aug 2018 17:13:53 CEST video presentazione Sero Group Vitadicondominio Descrizione

 

  La nostra  presentazione  Aziendale realizzata in  infografica:

 

                       CLICCARE QUI :   

 

 https://www.youtube.com/watch?v=HlZgHrMOHd8

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Cantiere Sisma - Soluzione Sisma Bonus http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=237 MjM3LTIwMTgtMDctMTYgMTg6MDY6NTc= Mon, 16 Jul 2018 18:06:57 CEST Cantiere Sisma - Soluzione Sisma Bonus Descrizione

 

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L'Esperto Risponde http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=185 MTg1LTIwMTgtMDctMTYgMTM6MDY6NTI= Mon, 16 Jul 2018 13:06:52 CEST L'Esperto Risponde Descrizione

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Allontanamento e Dissuasione Volatili http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=235 MjM1LTIwMTgtMDctMTYgMTM6MDM6NDg= Mon, 16 Jul 2018 13:03:48 CEST Allontanamento e Dissuasione Volatili Descrizione

 

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Cantiere Sisma - Expo Edile 2018 http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=243 MjQzLTIwMTgtMDctMTYgMTI6NTQ6NTc= Mon, 16 Jul 2018 12:54:57 CEST Cantiere Sisma -  Expo Edile 2018 Descrizione
Cantiere Sisma
Grazie a tutti Voi che numerosi e calorosi ci avete incontrato al nostro stand Cantiere Sisma alla Expo Edile 2018 

Grazie alle aziende e ai professionisti che hanno partecipato al nostro format #LaBuonaRicostruzione

 

 

 

 

                                                    

 Qui potere vedere il format on line:          

 (prima parte) 

https://www.youtube.com/watch?v=zLgxiS_Aw34

(seconda parte) 

                      

 

 

 

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Corso Amministratori di Condominio Ancona http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=229 MjI5LTIwMTgtMDYtMjcgMDk6NDQ6Mjg= Wed, 27 Jun 2018 9:44:28 CEST Corso Amministratori di Condominio AnconaDescrizione

 

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Il Corso previsto ai sensi della Legge 220 dell'11/12/2012. e dal D.M. n. 140 del 13/08/2014,  affronta tutti gli aspetti amministrativi, legali, fiscali e pratici necessari all'esercizio della professione di amministratore di condominio

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19° della Sero Group- Vitadicondominio http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=239 MjM5LTIwMTgtMDUtMTYgMDk6NTc6Mjg= Wed, 16 May 2018 9:57:28 CEST 19° della Sero Group- VitadicondominioDescrizione

 

Agosto 2017

19° della Sero Group- Vitadicondominio

Anche quest'anno abbiamo incontrato dipendenti collaboratori affiliati e amici

stiamo percorrendo il 20 ° anno !  

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Sero Group-Vitadicondominio Ancona http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=221 MjIxLTIwMTctMTItMjAgMDk6MDI6MjE= Wed, 20 Dec 2017 9:02:21 CET Sero Group-Vitadicondominio  Ancona  Descrizione

 

                        Sero Group- Vitadicondominio

 

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Cosa fare quando i rumori di alcuni condomini disturbano la quiete degli altri? http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=184 MTg0LTIwMTctMDktMTIgMTc6NDc6MzY= Tue, 12 Sep 2017 17:47:36 CEST Cosa fare quando i rumori  di alcuni condomini disturbano la quiete degli altri?Descrizione

Talvolta un vicino compie azioni rumorose, ripetutamente, anche in orari notturni o per lungo tempo.

Non vengono rispettati gli orari tipici del riposo.

Talvolta si hanno problemi di musica ad alto volume, o di altri rumori di vario tipo dovuti ai fatti più diversi (spostamento di brande e letti, lavoro notturno nelle abitazioni, calpestio con suole in legno o tacchi in metallo, realizzazione di feste domestiche, ecc).

Cosa si può fare quando i rumori provocati da alcuni condomini disturbano la quiete di altri abitanti? Come si può stabilire se il volume della musica o della televisione, o delle voci è troppo alto? Ci sono limiti alle feste domestiche?

I regolamenti di condominio prevedono in genere orari da rispettare negli appartamenti per tenere sotto controllo le rumorosità di qualunque genere. Non vi sono particolari limitazioni alle feste domestiche, fatto però salvo il rispetto della quiete altrui, e lo svolgimento di attività che non siano vietate da leggi nazionali e altre normative locali. I condomini disturbati possono chiamare direttamente le forze dell’ordine, per fare cessare immediatamente la confusione. In caso di disturbo continuato nel tempo, oltre a richiami scritti dell’Amministratore di condominio, è possibile citare in giudizio i trasgressori. E’ possibile contattare ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) per la misura dei decibel raggiunti dai rumori; il suo intervento può essere richiesto sia dal singolo cittadino che da un giudice. ARPA provvederà a effettuare i rilievi ed i controlli di merito; se risultano superati i limiti previsti dalla legge, verrà imposto di adeguarsi ai valori limite di rumore previsti dalla legge. Sempre i tecnici ARPA verificheranno in seguito se è avvenuto il risanamento e, nel caso in cui accertino la continuazione dell’attività rumorosa, è prevista una sanzione amministrativa fino a 10.329 € (art.10 L.Q. 447/95). Può essere inoltrata informativa di reato all’Autorità Giudiziaria competente (giudice unico – art. 650 del Codice Penale) per inosservanza di un provvedimento dell’autorità. Il singolo cittadino può rivolgersi al Giudice di Pace (art.7 C.P.C.) per ottenere il rispetto dell’art.844 del Codice Civile che, regolando i rapporti di vicinato, vieta le immissioni, le esalazioni, i rumori e gli scuotimenti che superano la “normale tollerabilità”. Non è necessaria l’assistenza di un legale e per questa materia il Giudice di Pace è competente qualsiasi sia il valore della controversia; il Giudice potrà inibire immediatamente l’attività rumorosa, oppure imporre, se tecnicamente possibile, determinati accorgimenti tecnici che riducano il fastidio provocato. Il trasgressore potrà essere condannato al risarcimento dei danni nei confronti di coloro che hanno dovuto subire il fastidio provocato dal rumore. Nei confronti di chi provoca rumore può anche essere intentata una causa penale sulla base dell’art.659 del Codice Penale. Il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (ad esempio a causa di schiamazzi notturni provenienti dai frequentatori di un locale, o dall’abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche). L’art.659 C.P. è disposto a tutela della quiete pubblica e privata e colui che viene riconosciuto colpevole di reato è sottoposto ad una serie di “spiacevoli” conseguenze. L’azione penale inizia con un atto di denuncia-querela presentato alla Polizia Giudiziaria (ad es. Carabinieri, Polizia) che lo trasmette immediatamente alla Pretura (competente in base all’art.7 c.p.p.) perché proceda agli accertamenti volti a verificare la sussistenza del reato

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Consulenza tecnica http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=27 MjctMjAxNy0wOS0xMiAxNzo0NjoyMQ== Tue, 12 Sep 2017 17:46:21 CEST Consulenza tecnicaDescrizione

Codominio.org offre servizi di consulenza Tecnica e in particolare offre assistenza riguardanti le verifiche catastali, le visure dell’immobile, i rapporti condominiali e i rapporti con le amministrazioni di condominio, le consulenze tecnico-legali e tutto ciò che riguarda la vita di un immobile o del condominio.

Il servizio fornisce consulenza tecnica grazie alla pluriennale collaborazione con un pool di professionisti (notai, architetti, geometri, avvocati) con i quali lavoriamo da anni. Tali collaboratori cono specializzati nelle pratiche catastali, nelle visure catastali e ipocatastali, negli estratti di mappa, nella progettazione architettonica per ristrutturare unità immobiliari, nelle relazioni tecniche e nei preventivi per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Inoltre forniamo consulenze tecniche di parte, certificazione 46/90, certificazione impianti, certificazione energetica, studi sulla fattibilità per l’installazione di impianti solari termici e per quelli riguardanti il fotovoltaico e infine attestati di qualificazione energetica per sgravi fiscali .

Fatevi guidare da esperti nel settore, saremo lieti di rispondere alle vostre esigenze con la competenza e l’assistenza professionale che ci contraddistingue ormai da decenni.

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SERO Magazine - Vitadicondominio http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=164 MTY0LTIwMTctMDktMTIgMTc6NDI6MDU= Tue, 12 Sep 2017 17:42:05 CEST SERO Magazine - VitadicondominioDescrizione

Da oggi ti raggiungiamo anche a casa per tenerti aggiornato con tutte le ultime infomative che riguardano il tuo condominio 

Chiamaci o scrivi  Ti invieremo una copia del magazine  

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SERO Azienda Certificata ISO 9001:2008 http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=209 MjA5LTIwMTctMDktMDggMTQ6MzE6MDQ= Fri, 08 Sep 2017 14:31:04 CEST SERO Azienda Certificata ISO 9001:2008Descrizione: SERO  Srl è  Azienda Certificata ISO 9001:2008]]> Expo Edile http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=238 MjM4LTIwMTctMDQtMjYgMTU6MTY6NTg= Wed, 26 Apr 2017 15:16:58 CEST Expo Edile Descrizione

 

Sero Group Vitadicondominio è presente alla Expo Edile Salone ristrutturazione recupero riqualificazione edilizia del 21-22-23 aprile 2017 al Centro Fiere Villa Potenza (MC).  Veniteci a trovare.

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condominio senza amministratore http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=224 MjI0LTIwMTctMDItMDMgMTE6Mjk6MDU= Fri, 03 Feb 2017 11:29:05 CET condominio senza amministratoreDescrizione

condominio senza amministratore

Anche in assenza di un amministratore professionista il condominio ha comunque obblighi fiscali, tecnici, legali che corrispondono a responsabilità civili e in casi più gravi penali.

La scelta di rinunciare a tale figura, a cui spettano precise funzioni, in una analisi superficiale sembrerebbe  comportare  un certo risparmio, con esame  più attento si può valutare i rischi che possono derivare da una suddetta assenza, responsabilità spesso solidali tra gli stessi condomini.

Se il Tuo condominio è senza amministrare  contattaci  800 984 427  o inviaci la form qui sotto

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Gestioni Affitti in Macerata e Ancona http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=231 MjMxLTIwMTYtMDYtMjIgMTg6MTI6NTU= Wed, 22 Jun 2016 18:12:55 CEST Gestioni  Affitti in  Macerata e Ancona Descrizione
  • Assistenza alla redazione del contratto di locazione
  • Registrazione del contratto
  • Riscossione degli affitti e delle spese condominiali
  • Pagamento delle relative spese condominiali
  • Ripartizione annuale delle spese, distinguendo le competenze a carico del proprietario e dell’inquilino
  • Conteggi di aggiornamento del canone di locazione
  • Gestione dei rapporti con l’inquilino
  • Servizio di manutenzione e di pronto intervento dell' immobile locato.
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Consulenza legale & fiscale http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=41 NDEtMjAxNS0xMi0xOCAxNzo0MzoxMQ== Fri, 18 Dec 2015 17:43:11 CET Consulenza legale & fiscale Descrizione

Condominio.org è composto da un team di professionisti che comprende anche la collaborazione dei migliori legali e fiscali specializzati per assistenza e consulenza su controversie condominiali e/o immobiliari, contratti di compravendita, redazione di contratti di locazione e recupero crediti e per tutto quanto concerne il profilo tributario/ fiscale.

Il nostro obiettivo è quello di fornire una risposta completa, originale e personalizzata, alle specifiche esigenze legali e fiscali di ciascun Cliente. Infatti nostri collaboratori legali sono organizzati in modo da poter rispondere con competenze, completezza ed efficacia ad ogni problema di natura legale e fiscale che possa verificarsi.

Acquisiti gli elementi che il cliente possiede è compito del nostro consulente di aggiungervi quei fattori della sua competenza, conoscenza e professionalità che possono promuoverne sviluppi nel senso desiderato; in tale contesto è fondamentale il rapporto di fiducia tra il committente e chi fornisce consulenza.

Il servizio vi permetterà di acquisire un parere competente da parte di un nostro legale che valuterà la richiesta illuminandovi sulle reali possibilità di una vostra rivendicazione legale. I nostri collaboratori sono Avvocati e Commercialisti specializzati in diritto immobiliare, condominiale e locativo in grado di fornire quanto di meglio possa esserci, ognuno nel proprio ambito specializzato in tema di assistenza legale.

I professionisti di cui si avvale Condominio.org per la sua consulenza legale e fiscale svolgeranno il mandato conferito con diligenza, fedeltà e competenza, avendo cura di garantire costi contenuti e favorire la fruizione del servizio a chiunque ne faccia richiesta.

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I vetri condominiali devono essere infrangibili? http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=131 MTMxLTIwMTUtMTEtMjQgMTg6NDQ6MzI= Tue, 24 Nov 2015 18:44:32 CET I vetri condominiali devono essere infrangibili?Descrizione
Esistono specifiche normative  che impongono vetri particolari, per la sicurezza di tutti. Il problema e’ che la gente probabilmente non conosce l’esistenza di queste regole: quanti condomini montano ancora vetri non in regola? Si pone una questione di prevenzione”.
La normativa Uni 7697 impone infatti vetri ‘di sicurezza’ temprati e stratificati, in alcuni specifici ambienti. … La norma si estende poi ad asili, scuole, ospedali, oltre che ai condomini.]]>
Affissioni Affiliato Tolentino http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=222 MjIyLTIwMTUtMTEtMjMgMTU6NTQ6MjM= Mon, 23 Nov 2015 15:54:23 CET Affissioni Affiliato Tolentino Descrizione

 

E' iniziata la compagna affissioni in Tolentino  (MC) del nostro Affiliato Tecnostudio Geom Cesare Leonangeli  

Nel messaggio l'  Affiliato ci mette la faccia e si impegna ad amministrare con professionalità !   

Diventa fan di Tecnostudio geom. Cesare Leonangeli

clicca qui   https://www.facebook.com/tecnostudioleonangelicesare/

 

 

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Aperture su muro portante condominiale http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=143 MTQzLTIwMTUtMTEtMDkgMTM6MDg6NDE= Mon, 09 Nov 2015 13:08:41 CET Aperture su muro portante condominialeDescrizione

CASO Si possono effettuare aperture su un muro portante condominiale senza richiedere l'autorizzazione dell'assemblea?

RISPOSTA In assenza di un regolamento condominiale di origine contrattuale che preveda diversamente, la risposta al quesito è positiva a condizione, però, che la nuova apertura non pregiudichi la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio e sempreché tale operazione non sia finalizzata a mettere in collegamento l'edificio con un’unità immobiliare compresa in un diverso fabbricato.]]>
LA NUOVA RIFORMA CONDOMINIALE http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=206 MjA2LTIwMTUtMTAtMjQgMTI6MDk6NTU= Sat, 24 Oct 2015 12:09:55 CEST LA NUOVA RIFORMA CONDOMINIALEDescrizione

Il 18 giugno 2013 entrerà in vigore la Legge 11 dicembre 2012 n. 220 recante le “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”. Si tratta di un traguardo che si insegue da settant’anni; dopo anni di discussioni il Parlamento è riuscito ad approvare un testo di legge che riforma una trentina di articoli del codice civile, nuove disposizioni che si adattano alle esigenze di oggi e che si rivolgono oramai a quasi la metà della popolazione italiana.

Nell’impianto normativo approvato si riscontra un cambiamento generale che va a toccare diversi aspetti della disciplina.

Abbiamo modifiche significative relative all’ente oggetto della gestione che è il condominio, modifiche che riguardano la rappresentanza affidata all’amministratore, modifiche che riguardano l’organizzazione e le decisioni che potrà assumere l’assemblea e soprattutto modifiche nella definizione dei rapporti tra amministratore e condomini.

Volendo elencarle brevemente, tra le novità principali troviamo:

-          le modifiche alle destinazioni d’uso dei beni comuni con una maggioranza speciale dell’ 80% dei condomini e dei millesimi;

-          la possibilità di rinuncia all’utilizzo dell’impianto centralizzato se non sussistono notevoli aggravi di spesa per gli altri condomini;

-          possibilità di deliberare su importanti innovazioni quali contenimento del consumo energetico, produzione di energia mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili, installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e impianti di videosorveglianza sulle parti comuni;

-          ampliamento significativo delle responsabilità in capo all’amministratore;

-          introduzione di nuove maggioranze per la costituzione e la validità delle deliberazioni;

-          nuove regole che vanno a modificare le norme riguardanti gli animali di affezione

-          possibilità di applicare pesanti sanzioni in caso di violazioni del regolamento condominiale.

Requisiti necessari per diventare amministratore di condominio     

Tra le novità appena elencate, la più importante, e che per primo andremo ad analizzare nel dettaglio, riguarda la figura dell’amministratore di condominio, figura che è stata totalmente stravolta attraverso il cambiamento di quasi tutti gli articoli del Codice Civile che ne occupavano.

 

 

Formazione e competenze specifiche

 

Fino ad oggi chiunque poteva rivestire la figura di amministratore di condominio, ma a partire da giugno le cose cambieranno notevolmente con la previsione che tale figura possieda, tra le altre cose, una formazione e delle competenze specifiche e definite.

 

Premettendo che potranno svolgere l’incarico di amministratore coloro che hanno il godimento dei diritti civili, che non siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione o che non siano stati iscritti nell’elenco dei protesti cambiari, il legislatore ha previsto anche dei requisiti che entrano nel vivo della specifica preparazione di chi decide di intraprendere tale professione come l’aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado e l’aver frequentato un corso di formazione iniziale oltre che provvedere ad aggiornare costantemente tale specifica formazione. Le sole eccezioni ammesse dalla normativa riguardano gli amministratori-condomini e chi abbia esercitato la professione prima della riforma a garanzia della maturata esperienza.

 

La delineazione di tali requisiti sembra avere come scopo principale quello di regolamentare la figura centrale dell’amministratore e l’attività che ne consegue a favore della trasparenza e delle competenze professionali, fino a precisarne il modo d’agire e le garanzie dovute all’utenza. A conferma di quanto appena detto, infatti, un’importante novità risiede nella possibilità che ha l’assemblea di subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del suo mandato.

 

Quanto finora detto rappresenta sicuramente un cambiamento positivo da molti punti di vista, d’altro canto bisognerà tenere conto anche dei costi che andranno a incrementarsi gravando sui condomini.

 

Gli obblighi amministrativi

 

Tra i principali compiti gravanti su tale figura, già previsti tra l’altro nella precedente disciplina, troviamo i cosiddetti obblighi amministrativi di base come la convocazione delle assemblee, l’attuazione delle delibere assembleari, la cura e l’osservanza del regolamento condominiale che disciplina l’uso delle cose comuni, e la loro tutela attraverso il compimento di atti conservativi.

 

Compiti gravanti sulla figura dell’amministratore di condominio    

 

La figura dell’amministratore può essere sicuramente definita come la parte esecutiva delle volontà che i condomini esprimono in assemblea e dovrà, quindi, svolgere l’incarico affidatogli con diligenza, impegnandosi nell’esecuzione di tutti gli adempimenti nei confronti dei condomini, ma anche dei terzi.

 

Gli obblighi documentali

 

Infine, all’obbligatorietà di tenuta del registro verbali si affianca la del tutto nuova previsione di specifici obblighi documentali attraverso la tenuta e l’aggiornamento del registro anagrafe condominiale, del registro di nomina e revoca dell’amministratore, del registro di contabilità con l’inserimento cronologico dei movimenti in entrata e in uscita e la possibilità, su specifica richiesta dell’assemblea, di attivare un sito internet, dove far confluire i documenti delle delibere assembleari, rendendoli così sempre disponibili, per gli aventi diritto, attraverso la consultazione o l’estrapolazione in formato digitale.

 

Novità per violazioni del regolamento condominiale, morosità e c/c obbligatorio

 

A questi si aggiunge la possibilità da parte dell’amministratore, su richiesta dell’assemblea, di sanzionare le eventuali violazioni del regolamento condominiale, con il pagamento di una multa fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800.

 

Per quanto concerne, invece, il versamento dei contributi necessari al fine di permettere la regolare gestione dello stabile, si pone in capo all’amministratore un obbligo preciso per il recupero, anche forzoso, di tali somme entro il termine perentorio di 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile nel quale il credito è divenuto esigibile, salva diversa dispensa dell’assemblea.

 

Vi è poi, a conferma della trasparenza gestionale perseguita dal legislatore, con l’art. 1129 comma, la riconosciuta obbligatorietà del conto corrente intestato al condominio su cui devono transitare tutte le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o dai terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Videosorveglianza Normativa http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=213 MjEzLTIwMTUtMDgtMTkgMjA6MTg6MzY= Wed, 19 Aug 2015 20:18:36 CEST Videosorveglianza Normativa Descrizione

 

La giurisprudenza nel silenzio della legge prima della riforma del condominio ha piu'  volte affronato la problematica dell'utilizzo delle telecamere in condominio. 

La Cassazione ha piu' volte affermato che non commette reato  il condomino che installi una telecamera allo scopo di tutelarsi dall'intrusione di soggetti estranei  anche se tali riprese sono effettuate contro la volontà dei condomini specie se i condomini stesso siano a conoscenza dell'esistenza delle telecamere e possono visionarne in ogni momento le riprese e che queste ultime non siano neppure idonee a cogliere di sorpresa gli altri condomini in momenti in cui credono di non essere osservati .

Aricolo 1122 ter 

Per gli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni  le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza le stesse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui all' articolo 1136 secondo comma. 

 

 

 

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Campagna Affissioni http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=216 MjE2LTIwMTUtMDgtMTAgMDk6NTQ6NTU= Mon, 10 Aug 2015 9:54:55 CEST Campagna Affissioni DescrizioneE' iniziata la campagna affissioni nei comuni dove è presente Sero Group Amministrazioni e Gestioni Immobiliari Condominiali: Macerata Tolentino Civitanova Marche Porto Recanati Recanati Jesi e Ancona]]> Impianti Fotovoltaici e Riforma Condominio http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=214 MjE0LTIwMTUtMDEtMjMgMTA6MjI6NDA= Fri, 23 Jan 2015 10:22:40 CET Impianti Fotovoltaici e Riforma Condominio Descrizione

 

In ordine alle opere finalizzate al risparmio energetico il legislatore ha opportunamente modificato la previsione del decreto per cui le opere in questione possono ora essere decise o con la procedura dettata dalla legge 10/1991  o sulla base di  quanto previsto nell'articolo 1120 comma 2. cod. civile.

Nel primo caso tali opere devono essere individuate ttraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato e le realtive delibere devono essere approvate sia in prima che in seconda convocazione dalla maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino un terzo del valore dell'edificio.

Nel secondo cso le opere in questione possono essere decise senza la necessità di alcuna documentazione, devono però esssere deliberate con un piu' alto quorum formato dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno la metà del valore dell'edificio. 

 

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RIFORMA DEL CONDOMINIO http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=200 MjAwLTIwMTMtMTEtMjIgMTk6MDY6NTc= Fri, 22 Nov 2013 19:06:57 CET RIFORMA DEL CONDOMINIODescrizione

Legge del 11 dicembre 2012 n. 220

in G.U. del 17 dicembre 2012 n. 293 

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici

entrata in vigore: 18 giugno 20123

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 1117 del codice civile e' sostituito dal seguente:

«Art. 1117. – (Parti comuni dell'edificio). - Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle singole unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprieta' individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche».

Art. 2

1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1117-bis. – (Ambito di applicabilita'). – Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui piu' unita' immobiliari o piu' edifici ovvero piu' condominii di unita' immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.

Art. 1117-ter. – (Modificazioni delle destinazioni d'uso). - Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, puo' modificare la destinazione d'uso delle parti comuni. La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione. La convocazione dell'assemblea, a pena di nullita', deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso. La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi. Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.

Art. 1117-quater. – (Tutela delle destinazioni d'uso). – In caso di attivita' che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attivita' con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136».

Art. 3

1. L'articolo 1118 del codice civile e' sostituito dal seguente:

«Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). - Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, e' proporzionale al valore dell'unita' immobiliare che gli appartiene. Il condomino non puo' rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino non puo' sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unita' immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. Il condomino puo' rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma».

Art. 4

1. Al primo comma dell'articolo 1119 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio».

Si riporta il testo dell'articolo 1119 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

”Art. 1119. Indivisibilita'. Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere piu' incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.”.

Art. 5

1. Dopo il primo comma dell'articolo 1120 del codice civile sono inseriti i seguenti: «I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrita' degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unita' immobiliari o dell'edificio, nonche' per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. L'amministratore e' tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalita' di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni».

Si riporta il testo dell'articolo 1120 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

”Art. 1120. Innovazioni. I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrita' degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unita' immobiliari o dell'edificio, nonche' per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. L'amministratore e' tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalita' di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.”.

Art. 6

1. L'articolo 1122 del codice civile e' sostituito dal seguente:

«Art. 1122. – (Opere su parti di proprieta' o uso individuale). – Nell'unita' immobiliare di sua proprieta' ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprieta' esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non puo' eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilita', alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso e' data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea».

Art. 7

1. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1122-bis. - (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili). – Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unita' immobiliari di proprieta' individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche. E' consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unita' del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprieta' individuale dell'interessato. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne da' comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalita' di esecuzione degli interventi. L'assemblea puo' prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalita' alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilita', della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, puo' altresi' subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali. L'accesso alle unita' immobiliari di proprieta' individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unita' abitative.

Art. 1122-ter. - (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni). – Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136».

Art. 8

1. All'articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unita' immobiliari a cui servono. La spesa relativa e' ripartita tra essi, per meta' in ragione del valore delle singole unita' immobiliari e per l'altra meta' esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo»;

b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori».

Art. 9

1. L'articolo 1129 del codice civile e' sostituito dal seguente:

«Art. 1129. – (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore). – Quando i condomini sono piu' di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore e' fatta dall'autorita' giudiziaria su ricorso di uno o piu' condomini o dell'amministratore dimissionario.

Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di societa', anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonche' i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, puo' prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.

L'assemblea puo' subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilita' civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato. L'amministratore e' tenuto altresi' ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile professionale generale per l'intera attivita' da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, e' affissa l'indicazione delle generalita', del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore. In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, e' affissa l'indicazione delle generalita' e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.

L'amministratore e' obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonche' quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, puo' chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

Alla cessazione dell'incarico l'amministratore e' tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attivita' urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi. Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore e' tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile e' compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata.

L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore. La revoca dell'amministratore puo' essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalita' previste dal regolamento di condominio. Puo' altresi' essere disposta dall'autorita' giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarita'. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarita' fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino puo' rivolgersi all'autorita' giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta puo' rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarita':

1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonche' di deliberazioni dell'assemblea;

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;

4) la gestione secondo modalita' che possono generare possibilita' di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;

5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalita' eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;

7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);

8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.

In caso di revoca da parte dell'autorita' giudiziaria, l'assemblea non puo' nominare nuovamente l'amministratore revocato. L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullita' della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attivita' svolta.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV. Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonche' a quelli realizzati da enti pubblici non economici o societa' private senza scopo di lucro con finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica».

Art. 10

1. L'articolo 1130 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 1130. - (Attribuzioni dell'amministratore). - L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;

5) eseguire gli adempimenti fiscali;

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalita' dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unita' immobiliare, nonche' ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilita'. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresi' annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonche' le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro e' allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonche' gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilita' sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro puo' tenersi anche con modalita' informatizzate;

8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;

9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;

10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni».

Art. 11

1. Dopo l'articolo 1130 del codice civile e' inserito il seguente: «Art. 1130-bis. - (Rendiconto condominiale). - Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilita', di un riepilogo finanziario, nonche' di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.

L'assemblea condominiale puo', in qualsiasi momento o per piu' annualita' specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilita' del condominio. La deliberazione e' assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa e' ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprieta'.

I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unita' immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. L'assemblea puo' anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unita' immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo».

Art. 12

1. Al primo comma dell'articolo 1131 del codice civile, le parole: «dall'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1130».

Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 1131 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

“Art. 1131. Rappresentanza. Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e puo' agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. (Omissis).”.

Art. 13

1. L'articolo 1134 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 1134. – (Gestione di iniziativa individuale). – Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente». 2. All'articolo 1135 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente: «4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'assemblea puo' autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonche' di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilita' urbana, la sicurezza e la sostenibilita' ambientale della zona in cui il condominio e' ubicato».

Art. 14

1. L'articolo 1136 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 1136. - (Costituzione dell'assemblea e validita' delle deliberazioni). – L'assemblea in prima convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta' del valore dell'edificio. Se l'assemblea in prima convocazione non puo' deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione e' valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entita' e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonche' 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo. Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio. L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore».

Art. 15

1. L'articolo 1137 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 1137. – (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea). – Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto puo' adire l'autorita' giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorita' giudiziaria. L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende ne' interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione e' disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile».

Art. 16

1. All'articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso puo' essere impugnato a norma dell'articolo 1107»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».

Art. 17

1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 2659 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i condominii devono essere indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale».

Art. 18

1. L'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' sostituito dal seguente: «Art. 63. – Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, puo' ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed e' tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore puo' sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. Chi cede diritti su unita' immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui e' trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto».

Art. 19

1. L'articolo 64 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: «Art. 64. – Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente. Contro il provvedimento del tribunale puo' essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione».

Art. 20

1. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il terzo comma e' sostituito dai seguenti: «L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e' annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perche' non ritualmente convocati. L'assemblea in seconda convocazione non puo' tenersi nel medesimo giorno solare della prima. L'amministratore ha facolta' di fissare piu' riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi».

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