Last Modified Listing Feed http://www.condominio.org/index.php?action=rss_featured_listings Riparazione cancello per opere vandaliche,stabile con due ingressi http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=130 MTMwLTIwMTItMDUtMTggMTU6MjY6MDI= Fri, 18 May 2012 15:26:02 CEST Riparazione cancello per opere vandaliche,stabile con due ingressiDescrizione
CASO
 In un condominio composta da due stabili sono stati cagionati dei danni escusivamente a uno solo dei due ingressi, in tal caso si pone ilproblema di stabilire se tutti i condomini devono concorrere alla spesa sostenuta per riparare il detto cancello.

RISPOSTA
La spesa va ripartita a carico dei soli
 condomini a cui serve l’ingresso da ripristinare]]>
YOUTUBE http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=95 OTUtMjAxMi0wNS0xNyAxODowMTo0Nw== Thu, 17 May 2012 18:01:47 CEST YOUTUBEDescrizione

Da oggi puoi seguire le Amministrazioni Servizi SERO, anche tramite il canale youtube dovre affronteremo insieme problematiche che riguardano la vita condominiale

 www.youtube.com/watch?v=0E1cg-dgW-s&context=C4b29733ADvjVQa1PpcFPmCPo3seRsE8ayrRjbLqgICwhdoo4RvEM=

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Adeguamento impianti condominiali http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=111 MTExLTIwMTItMDUtMTcgMTc6NTg6NTk= Thu, 17 May 2012 17:58:59 CEST Adeguamento impianti condominialiDescrizione: Apposita normativa obbliga spesso il condominio ad intervenire sulla struttura condominiale:l’ascensore, l’impianto elettrico, l’impianto di riscaldamento ed ecct., cosi la legge quale le norme europee per l’ascensore. Tutte queste normative sono poste in essere per conseguire obbiettivi di sicurezza della vita nonché dell’incolumità delle persone, onde proteggere gli utenti e i terzi consentendo di raggiungere degli standard di sicurezza per tutti i condomini. Un problema che si pone però è quello di capire se questo tipo di manutenzione deve ascriversi in ordinaria oppure straordinaria che incide sul tipo di criterio di ripartizione delle spese da applicare. Pertanto si pone un quesito se le spese imposte da alcune leggi sia da annoverarsi tra quelle ordinarie oppure straordinarie, per le quali occorre un’apposita delibera condominiale.

Il problema che si pone è sicuramente inerente all’amministratore condominiale e al suo relativo comportamento che dovrà porre in essere, nel caso in cui l’assemblea si opponga ai lavori.

In dottrina sussistono due filoni: il primo che ritiene che che si tratta di lavori straordinari e pertanto necessaria la convocazione dell’assemblea condominiale che dovrà deliberare i suddetti. Un secondo filone che ritiene i lavori rientranti in quelli di ordinaria amministrazione e per cui non necessaria l’autorizzazione dell’assemblea.

Come detto questo tipo di lavori hanno l’obbiettivo della sicurezza dei singoli individui o condomini e pertanto i detti lavori possono essere annoverati come lavori di necessità. Occorre distinguere per meglio inquadrare la fattispecie, i lavori di ordinaria e quelli di straordinaria amministrazione. I lavori di ordinaria amministrazione sono quelli che riguardano la manutenzione del bene comune viceversa quelli straordinari possono anche prevedere la costruzione di un  nuovo bene (es. costruzione di un’ascensore condominiale). Fatto questo breve cenno alla differenza tra lavori di ordinaria e straordinaria amministrazione, si ritiene che “i lavori imposti per legge”, poichè  attengono alla sicurezza e per cui di necessità, anche in base all’ art. 1005 c.c. che annovera tra i lavori straordinari anche quelli di necessità, sono da considerarsi lavori di straordinaria manutenzione e come tali vanno ripartiti.]]>
Pulizia Intercapedine http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=125 MTI1LTIwMTItMDUtMTcgMTc6NTY6MzE= Thu, 17 May 2012 17:56:31 CEST Pulizia IntercapedineDescrizione
CASO
Una intercapedine del nostro edificio è piena di sporcizia è si è resa necessaria una pulizia delle stesse.

Visto che ci sono dei sottonegozi nel condominio e le finestre degli stessi affacciano verso l’intercapedine si chiede se tale spesa debba essere pagata solo dai proprietari dei negozi oppure da tutti i condomini.

RISPOSTA
Bisogna chiarire pertanto che le intercapedini sono parti comuni del condominio e per questo la spesa per la loro pulizia spetta a tutti i condomini visto anche che la pulizia suddetta soddisfa esigenze igieniche che riguardano l’intero condominio.]]>
Danni non interamente risarciti dall’assicurazione http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=126 MTI2LTIwMTItMDUtMTcgMTc6NTY6MTQ= Thu, 17 May 2012 17:56:14 CEST Danni non interamente risarciti dall’assicurazioneDescrizione


CASO


I danni derivanti da un allagamento per un guasto ad una tubazione d’acqua non sono risarciti interamente dall’assicurazione e pertanto si chiede come debba essere ripartita la spesa per la differenza non risarcita.

RISPOSTA
A tal riguardo bisogna chiarire se la tubazione che ha subito il danno sia comune oppure di proprietà di uno solo dei condomini.

Nella prima ipotesi saranno tutti i condomini a dover contribuire alla spesa per le quote millesimali di comproprietà viceversa nella seconda ipotesi dovrà il proprietario esclusivo della tubazione pagare per l’intero.

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Sostituzione cabina ascensore http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=127 MTI3LTIwMTItMDUtMTcgMTc6NTY6MDE= Thu, 17 May 2012 17:56:01 CEST Sostituzione cabina ascensoreDescrizione

CASO

 In un condominio occorre sostituire la cabina dell’ascensore e si discute se la spesa deliberata debba avvenire fra tutti i condomini oppure solo tra i condomini utenti.

RISPOSTA

In analogia a quanto previsto dall’art. 1124 c.c per le scale la ripartizione delle spese straordinarie, quelle di adeguamento e quelle di ricostruzione dell’ascensore vanno ripartite fra i soli condomini utenti salvo che la ripartizione fra tutti i condomini per le rispettive quote millesimali di proprietà, non sia prevista del regolamento contrattuale di condominio che disponga in tal senso.

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Impermeabilizzazione del cortile http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=128 MTI4LTIwMTItMDUtMTcgMTc6NTU6NDM= Thu, 17 May 2012 17:55:43 CEST Impermeabilizzazione del cortileDescrizione
CASO
Nell’ambito di una delibera condominiale in cui si è deciso si effettuare dei lavori di impermeabilizzazione del cortile, si è posto il problema se tutti i condomini devono contribuire alla spesa visto che ci sono alcuni che non hanno la proprietà di cantine. La impermeabilizzazione deliberata si è resa necessaria per eliminare delle infiltrazioni pertanto oltre a beneficiare di detti lavori coloro che sono proprietari di cantine, ne beneficeranno anche tutti gli altri in quanto le infiltrazioni ponevano in pericolo le fondazioni dell’edificio pertanto saranno tenuti tutti i condomini a contribuire alla spesa deliberata dall’assemblea condominiale sulla base delle rispettive quote millesimali.

RISPOSTA
I lavori di impermeabilizzazioni, infatti, servivano sopratutto a proteggere le fondazioni dell’edificio condominiale.]]>
La disinfestazione http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=129 MTI5LTIwMTItMDUtMTcgMTc6NTU6MjY= Thu, 17 May 2012 17:55:26 CEST La disinfestazioneDescrizione
CASO

In un condominio, alcuni condomini sono proprietari di cantine mentre altri di ripostigli in sottotetto. Premesso ciò, l’assemblea condominiale ha deliberao una spesa di disinfestazione delle cantine, della quale si pone il problema se  devono contribuire solo i condomini proprietari delle cantine oppure  tutti i condomini.

RISPOSTA

A riguardo si ritiene che la disinfestazione delle cantine non è limitata solo nei confronti dei condomini proprietari ma è una misura igienica che interessa tutti i condomini e pertanto tale spesa deve essere ripartita fra tutti.]]>
Condominio: rumori molesti. http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=101 MTAxLTIwMTItMDUtMTcgMTc6NTQ6MTc= Thu, 17 May 2012 17:54:17 CEST Condominio: rumori molesti.Descrizione

 Le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni ed i rumori del fondo del vicino non devono superare la normale tollerabilità.

Tale norma è applicabile anche agli edifici condominiali nel caso in cui un condomino, nel godimento della sua unità immobiliare, dia luogo ad immissioni moleste o dannose nella proprietà di altri condomini.

Ai fini della fissazione del criterio di valutazione della normale tollerabilità delle immissioni, occorre considerare la particolarità dei rapporti condominiali e la destinazione assegnata all'edificio dalle disposizioni urbanistiche e dagli stessi proprietari.

Dunque, nel caso in cui le unità immobiliari sono soggette a destinazioni differenti, ad esempio sia ad uso abitativo che ad uso non abitativo, il criterio che privilegia le esigenze di vita connesse all'abitazione piuttosto che quelle derivanti dalle attività commerciali. 

Ne deriva che la normale tollerabilità contiene in se da un lato una limitazione del diritto di proprietà, dall'altro attribuisce al proprietario la facoltà di esercitare attività che producono immissioni lecite che il vicino purtroppo è tenuto a sopportare. 

In ogni caso il regolamento di condominio può prevedere regole più rigorose di quelle contenute nel codice civile e quindi vietare determinate attività anche se non siano tali da superare la normale tollerabilità di cui parta il codice. E' dunque bene leggere sempre attentamente il contenuto del regolamento prima di acquistare o locare un appartamento.

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CAMBIO DI RESIDENZA PIÙ VELOCE http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=104 MTA0LTIwMTItMDUtMTcgMTc6NTM6Mzk= Thu, 17 May 2012 17:53:39 CEST CAMBIO DI RESIDENZA PIÙ VELOCE Descrizione

 Il decreto sulle semplificazioni del Governo Monti ha previsto regole più snelle e veloci per i cambi di residenza. Però tali nuove regole hanno bisogno di essere riviste alla luce della legge anagrafica in vigore dal 1989. 

Si rende, dunque, necessario armonizzare le due normative di modo che non vi sia il rischio di sovrapposizione.

Infatti, il decreto semplificazioni prevede una procedura veloce, quasi immediata, per chi cambia residenza, ma anche per chi costituisce una nuova famiglia o si sposta all’interno di uno stesso Comune. Dalla richiesta di cambio di residenza basteranno ora solo due giorni perché il cambio sia effettivo, mentre la vecchia legge anagrafica (dpr n.223/1989) prevede che in caso di richiesta di cambio di residenza la procedura sia portata a termine entro un massimo di 45 giorni. Questo significa che in base alla normativa ancora in vigore, il nuovo Comune, presso cui si sposta la residenza, ha 45 giorni di tempo per effettuare tutte le verifiche necessarie e rendere poi effettivo il cambio di residenza

E’ chiaro allora che vi è l’evidente necessità di armonizzare tale disposizione con quella del decreto semplificazioni secondo la quale il cambio diventa effettivo già decorsi due giorni dalla richiesta. 

Per rendere compatibili le due normative il Governo si è preso 90 giorni di tempo, decorsi i quali non ci dovrebbero più essere il rischio di duplicazione di leggi.

Se allora da un lato il decreto semplificazioni ha previsto procedure più snelle e veloci, dall’altro la legge di stabilità ha previsto la c.d. decertificazione. Quest’ultima stabilisce il divieto di chiedere certificati che siano volti a provare stati, qualità personali e fatti. 

La conseguenza di ciò sarà che al posto degli innumerevoli certificati sarà lasciato il posto ad altrettanti innumerevoli autocertificazioni.

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DAL 1° GENNAIO 2012 SCATTA L’IMU SULLA CASA: FACCIAMO IL PUNTO http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=93 OTMtMjAxMi0wNS0xNyAxNzo1MzowMQ== Thu, 17 May 2012 17:53:01 CEST DAL 1° GENNAIO 2012 SCATTA L’IMU SULLA CASA: FACCIAMO IL PUNTO DescrizioneDal 1° gennaio 2012 scatta l’Imu sulla casa: facciamo il punto. Dal 1° gennaio 2012 ritornano le tasse sull’abitazione principale e ciò impone ai proprietari delle abitazioni di fare un po’ il punto della situazione, cercando di fare i primi calcoli in attesa poi di conoscere le aliquote e le agevolazioni stabilite dai diversi Comuni. 

Cerchiamo di sintetizzare quali saranno dunque le novità che riguarderanno il prelievo sulla casa, distinguendo a seconda che l’abitazione sia principale o seconda casa, e ancora se sia affittata o meno, se trattasi di case rurali e cosa accade per le case all’estero.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per la prima casa l’aliquota ordinaria stabilita è dello 0,4%. Però i Comuni nei prossimi mesi potranno scegliere di aumentare o diminuire la detrazione: aliquota minima dello 0,2%, aliquota massima dello 0,6%. 

Inoltre per l’abitazione principale è prevista anche una detrazione fissa di 200 euro a cui si devono aggiungere 50 euro per ogni figlio a carico  avente età non superiore a 26 anni. I figli devono essere residenti ad avere dimora nell’abitazione principale. 

Per calcolare allora l’Imu, occorre vedere quale sia la rendita catastale della casa ed a tal fine si può guardare sull’atto di acquisto dell’immobile o vedere i vecchi bollettini ici. A questo punto bisogna moltiplicare la rendita per 1,05 che rappresenta la rivalutazione del 5%. Poi occorre moltiplicare il risultato per 160 che rappresenta la maggiorazione del 60% prevista dalla manovra di natale.  Il risultato così ottenuto va diviso per 100 e l’ulteriore risultato va moltiplicato per l’aliquota fissata dal Comune in cui si trova la casa. Si ottiene così l’imposta lorda. Da quest’ultima occorre sottrarre la detrazione di 200 euro più eventuali 50 euro per ogni figlio (fino ad un massimo di 400 euro). Si ottiene così l’imposta dovuta. 

SECONDA CASA

In caso di immobili diversi dall’abitazione principale, l’Imu sulla casa prevede un’aliquota ordinaria dello 0,76% che può essere variata dal Comune in aumento o in diminuzione: aliquota minima dello 0,46%, aliquota massima del 1,06%. 

Per calcolare l’imposta sulla seconda casa bisogna individuare la rendita catastale della stessa che va poi moltiplicata per 1,05 (che rappresenta la rivalutazione del 5%). Il risultato così ottenuto va moltiplicato per 160 (che rappresenta la maggiorazione del 60%). Il risultato va diviso per 100 e moltiplicato per l’aliquota Imu fissata dal Comune.

Il risultato ottenuto rappresenta l’imposta dovuta per la seconda casa

Dal momento che l’Imu assorbe l’Irpef sui redditi fondiari, non si pagheranno più le imposte ad aliquota marginale sulla rendita catastale rivalutata del 5% e maggiorata di 1/3. 

CASA AFFITTATA

Per le case affittate si paga l’Imu con un’aliquota ordinaria dello 0,76%. L’aliquota può subire aumenti o diminuzioni decise dai vari Comuni, di conseguenza: aliquota minima dello 0,4%, aliquota massima del 1,06%. 

Il procedimento per calcolare l’imposta dovuta è lo stesso visto per la seconda casa. 

Inoltre, in caso di immobili affittati bisogna considerare che sui ricavi delle locazioni occorre pagare le imposte in base all’Irpef ad aliquota marginale, dal 23 al 43%, oppure in base alla cedolare secca (con aliquota del 21% o del 19% in caso di canone concordato). 

CASE RURALI

L’Imu va a colpire anche gli immobili rurali per i quali va fatta una distinzione a seconda che essi siano o meno iscritti nel catasto fabbricati. Se le case rurali sono già iscritte nel catasto fabbricati e quindi hanno una rendita catastale, per il calcolo dell’imposta si seguono le stesse regole previste per l’abitazione principale, le seconde case o le case affittate. 

Nell’ipotesi in cui le case rurali siano sprovviste di rendita catastale perché ancora iscritte nel catasto terreni, la base imponibile sarà calcolata prendendo come riferimento la rendita di immobili simili. Inoltre, la casa rurale dovrà essere comunque iscritta nel catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012. 

CASE ALL’ESTERO

Coloro che possiedono immobili all’estero dovranno pagare dal 2012 l’Imu sugli stessi. L’imposta si applica sul valore delle case, facendo riferimento al prezzo delle stesse così come indicato nell’atto di acquisto oppure, in mancanza, al valore di mercato della casa. Sulle case all’estero il proprietario paga già da quest’anno un’imposta erariale dello 0,76%.  

Al fine di impedire una doppia imposizione sulla casa all’estero, il proprietario si vedrà riconosciuto un credito d’imposta pari al valore dei prelievi applicati nello Stato estero in cui si trova la casa. 

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Cambiamento di destinazione d’uso di proprietà esclusiva http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=122 MTIyLTIwMTItMDUtMTcgMTc6NTA6NDc= Thu, 17 May 2012 17:50:47 CEST Cambiamento di destinazione d’uso di proprietà esclusivaDescrizione

CASO

Un condomino ha affittato il suo appartamento come ufficio al quale accedono numerose persone.

Si chiede se può essere aumentata la quota di spese a suo carico.

RISPOSTA

A riguardo si ritiene di no specie se il regolamento di condominio non vietala destinazione ad uffico.

Qualora fosse vietata dal regolamento, gli altri condomini possono contestare la violazione e chiedere la cessazione dell’attività dell’ufficio

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Le nostre sedi http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=32 MzItMjAxMi0wNS0xNSAxODo0ODo0MA== Tue, 15 May 2012 18:48:40 CEST Le nostre sediDescrizione

STUDI DIRETTI SERO GROUP:   

 

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JESI AN  - AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE DOTT. ROSSI MASSIMILIANO
LG. ALLENDE 14/d   JESI (AN) Tel.  339 6580116 - 0731 720642

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Lastrico solare ad uso esclusivo di alcuni condomini http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=124 MTI0LTIwMTItMDUtMTUgMTc6MTQ6Mjg= Tue, 15 May 2012 17:14:28 CEST Lastrico solare ad uso esclusivo di alcuni condominiDescrizione


CASO

Occorre rifare l’impermeabilizzazione di un lastrico solare del quale alcuni condomini hanno l’uso esclusivo pertanto si è posto il problema se solo i condomini che hanno l’uso esclusivo hanno l’onere di contribuire alla spesa.

RISPOSTA
A riguardo si ritiene che si applica l’art. 1126 c.c secondo il quale un terzo delle spese va ripartito a carico di tutti i condomini che hanno l’uso esclusivo e due terzi delle spese vanno ripartiti tra tutti i condomini le cui proprietà sono comprese nella proiezione verso il basso del perimetro del lastrico, in proporzione ai millesimi.

Si presuppone che i condomini che hanno un uso esclusivo del lastrico, tale uso sia promiscuo e indiviso.

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Installazione di singoli contatori d’acqua http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=123 MTIzLTIwMTItMDUtMTQgMTc6MzM6Mjc= Mon, 14 May 2012 17:33:27 CEST Installazione di singoli contatori d’acquaDescrizione
CASO
Nel nostro Comune è stato imposto di installare contatori individuali dei consumi dell’acqua potabile.

RISPOSTA
Si ritiene che le spese di installazione di suddetti contatori nel punto di diramazione comune condominiale sono a carico dei singoli condomini proprietari di ciascuna unità immobiliare. Se viene installato anche un contatore comune allora la spese dovrà essere ripartita tra tutti i condomini in base alle rispettive quote millesimali.]]>
Allagamenti da elettrodomestici http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=116 MTE2LTIwMTItMDUtMTEgMTc6NDQ6NDY= Fri, 11 May 2012 17:44:46 CEST Allagamenti da elettrodomesticiDescrizione
CASO:
A causa di un allagamento provocato dalla rottura di una lavatrice di un condomino, va rifatto il soffitto dell’androne. Il condomino contesta che il soffitto era già annerito e pertanto rifiuta di sostenere le spese per imbiancare il soffitto.
RISPOSTA:
In questo caso la spesa è a carico interamente del condominio che ha causato il danno, non ha alcun rilievo  in quali condizioni era il soffitto precedentemente al danno cagionato.

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Terrazza sovrastante l’androne comune http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=117 MTE3LTIwMTItMDUtMTEgMTc6NDM6NDg= Fri, 11 May 2012 17:43:48 CEST Terrazza sovrastante l’androne comuneDescrizione
CASO:
Deve essere rifatta l’impermeabilizzazione di una terrazza di proprietà esclusiva ma sovrastante un androne carraio comune come va ripartita la spesa?

RISPOSTA
La spesa deve essere ripartita per 1/3 a carico del proprietario e 2/3 per tutti condomini, in base ai millesimi i quanto l’androne carraio è un bene che appartiene a tutti i condomini]]>
Spurgo fossa biologica http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=118 MTE4LTIwMTItMDUtMTEgMTc6NDM6MzY= Fri, 11 May 2012 17:43:36 CEST Spurgo fossa biologicaDescrizione

CASO

Le spese per l’espurgo della fossa biologica di un edificio composto in parte di appartamenti e in parte da negozi come va ripartito?

RISPOSTA

In linea di principio deve essere fatta una ripartizione in base ai millesimi di proprietà purchè la fossa serve a tutte le unità del condominio, quindi anche ai negozi, dotate di servizi igenici.

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Condotte di scarico http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=119 MTE5LTIwMTItMDUtMTEgMTc6NDM6MDI= Fri, 11 May 2012 17:43:02 CEST Condotte di scaricoDescrizione

CASO

Dovendo provedere alla riparazione di alcune colnne di scarico si chiede quale sia il criterio di ripartizione.

RISPOSTA

La spesa dei canali di scarico è a carico di tutti i condomini che se ne servono per la parte relativa alla colonna verticale

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Abbellimento del giardino http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=120 MTIwLTIwMTItMDUtMTEgMTc6NDI6MzY= Fri, 11 May 2012 17:42:36 CEST Abbellimento del giardinoDescrizione

CASO

L’assemblea ha deliberato una spesa per rifare il manto erboso del giardino condominiale ridotto in pessime condizioni, tale spesa però si è rilevata di notevole entità. Si chiede per i condomini dissenzienti, essere esonerati da tale onere.

RISPOSTA

La pretesa di suddetti condomini è infondata in quanto l’abbellimento di un giardino presistente non è qualificabile come innovazione e pertanto non è applicabile l’art.1121 cod.civ. e la spesa va ripartita nel modo indicato dal regolamento.

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Esonero della spesa in caso di innovazione http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=121 MTIxLTIwMTItMDUtMTEgMTc6NDE6NDE= Fri, 11 May 2012 17:41:41 CEST Esonero della spesa in caso di innovazioneDescrizione: CASO
Nel mio condominio si intende costruire una nuova colonna di fognatura in aderenza al muro per consentire la costruzione di bagni di servizio ma solo per una colonna di appartamenti. Vorrei non partecipare alla spesa cosa faccio???
RISPOSTA
In primis si deve accertare che ti trovi in un caso di innovazione gravosa o voluttuaria dopo di che è necessario manifestare esplicitamente il dissenso in assemblea se eri presente, in caso di assenza bisognerà inviare una raccomandata all’amministratore entro 30 giorni dal ricevimento del verbale condominiale in cui si deliberava l’approvazione di suddette innovazioni.]]>
Il proprietario del p. terra può ricavare nel sottosuolo un vano uso esclusivo? http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=115 MTE1LTIwMTItMDUtMDcgMTg6MDE6MDc= Mon, 07 May 2012 18:01:07 CEST Il proprietario del p. terra può ricavare nel sottosuolo un vano uso esclusivo?Descrizione: L’ipotesi di un proprietario che potrebbe ricavare nel sottosuolo di un vano ad uso esclusivo, determina una violazione, in particolare se tale costruzione diretta e destinata al soddisfacimento di esigenze personali e familiari, impedisca agli altri condomini di fare del sottosuolo ciò che è stato fatto ad uso esclusivo.]]> DICHIARAZIONE DEI REDDITI: NOVITÀ SULLA CASA http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=97 OTctMjAxMi0wNS0wNCAxODoxMzozMg== Fri, 04 May 2012 18:13:32 CEST DICHIARAZIONE DEI REDDITI: NOVITÀ SULLA CASADescrizioneSi avvicina sempre più il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Si ricorda a tal proposito che per presentare il modello semplice , il 730, sono previste due scadenze: il 30 aprile 2012 per chi presenta il 730 al proprio sostituto d’imposta, il 31 maggio per chi si rivolge ad un commercialista, ragioniere o ai Centri di assistenza fiscale. 

Dato che le varie manovre succedutesi nel 2011 hanno portato all’introduzione di numerose novità in materia di casa (Imu, cedolare secca, detrazione 36%, imposta sulle case all’estero), di conseguenza vi saranno anche delle novità nella dichiarazione dei redditi. 

Per la detrazione del 36% per lavori di ristrutturazione della casa, è venuto meno l’obbligo della comunicazione preventiva di inizio lavori al centro operativo di pescara. Nella dichiarazione dei redditi occorre però compilare ora un’apposita sezione in cui verranno indicati i dati catastali della casa. 

Se si è comprata casa nel 2011, con spostamento delle rate rimanenti della detrazione, la numerazione delle rate da indicare nei righi che vanno da E41 ad E44 deve iniziare dal numero immediatamente seguente a quello riportato l’anno precedente nella dichiarazione dei redditi del  venditore. 

Se si sono affittate case, con l’introduzione dell’aliquota fissa del 21% invece dell’irpef, chi ha optato per la cedolare secca deve compilare altre parti apposite della dichiarazione (nel riquadro B del modello 730 o in quello RB del modello Unico sono state aggiunte le sezioni I e II, riservate alla cedolare secca).

Inoltre, per gli immobili di interesse storico ed artistico è previsto l’uso di un apposito codice da indicare nella dichiarazione. Il codice è il 16, aggiunto nella colonna 2 (utilizzo) nel quadro riguardante i fabbricati. 

Per coloro che possiedono case all’estero e che abbiano presentato il modello 730, devono presentare anche il modello Unico, compilando però solo il quadro RM. Quindi le case all’estero vanno dichiarete solo nel modello Unico. 

Per ciò che concerne gli altri aspetti della casa, non vi sono ulteriori adempimenti da seguire. Si ricordi che ai fini della detrazione del 19% sugli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto della prima casa, il bonus spetta solo in caso coincidano le figure del titolare del mutuo e del compratore della casa. E’ allo stesso modo detraibile, in caso di acquisto di abitazione principale, il 19% dei compensi  versati agli intermediari. 

Coloro che presentano il 730 hanno la possibilità di compensare il credito l’Imu utilizzando il modello F24. A tal fine deve anche essere compilato il quadro I della dichiarazione dei redditi. Qualora non si voglia compensare il credito del modello 730, questo verrà restituito dal sostituto. 


 

 

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Agevolazioni IVA al 4% sulla prima casa http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=92 OTItMjAxMi0wNS0wNCAxODoxMjowNQ== Fri, 04 May 2012 18:12:05 CEST Agevolazioni IVA al 4% sulla prima casaDescrizione
I lavori di miglioramento realizzati al di fuori del capitolato su una nuova costruzione da adibire a «prima casa» possono usufruire del regime agevolato previsto dal numero 39) della Tabella A, consistente nell'aliquota Iva agevolata del 4%. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate.
Il suddetto regime spetta infatti nelle sole ipotesi di contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione «ex novo» di fabbricati a destinazione abitativa non di lusso, i cui committenti possono essere rispettivamente imprese costruttrici per la rivendita, cooperative edilizie e loro consorzi nonché persone fisiche in possesso dei requisiti «prima casa».
Dunque nel concreto caso preso in esame, relativo a lavori di costruzione commissionati a terzi da una cooperativa edilizia a proprietà divisa, e di ulteriori lavori di miglioramento commissionati invece da un socio della cooperativa medesima, in possesso dei requisiti prima casa, anche questi ultimi possono usufruire delle agevolazioni.
L'estensione dell'aliquota Iva agevolata anche alle suddette prestazioni poggia sul presupposto che le diverse prestazioni rese nei confronti del singolo socio, relative agli interventi di miglioria non hanno ad oggetto un intervento di ristrutturazione edilizia, atteso che l'alloggio su cui intervengono i lavori non è ancora completamente realizzato, ma si inseriscono piuttosto nel processo di costruzione dell'immobile, seppure rese nei confronti di un soggetto diverso dal committente principale.
Naturalmente occorre che l'abitazione conservi, anche dopo l'esecuzione dei lavori in questione, le caratteristiche non di lusso, determinate sulla base dei parametri dettati dal D.M. 02/08/1969.
Agevolazioni IVA al 10% sulle ristrutturazioni edilizie

Il regime agevolato dell’Iva al 10% per i lavori dimanutenzione straordinaria ed ordinaria. La Finanziaria 2010 ha reso permanente (la scadenza fissata in precedenza era il 31 dicembre 2011) regime agevolato dell’Iva.
Tale regime agevolato prevede che in caso di prestazioni di servizi riguardanti lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria su immobili residenziali si applica l’Iva ridotta al 10%.
Per poter beneficiare dell’Iva al 10% non occorre indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata, indicazione che però è obbligatoria per fruire del bonus 55% sul risparmio energetico e di quello del 36% per il recupero del patrimonio edilizio.
In caso di cessione di beni si applica comunque l’Iva ridotta, a patto che la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Però, se l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, L’Iva al 10% si applica a tali beni solo fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Questo limite di valore si ottiene togliendo dall’importo complessivo della prestazione( rappresentato dall’intero compenso dovuto dal committente), solo il valore dei beni significativi.
Ai sensi del decreto del 29 dicembre 1999 sono considerati beni significativi:
- le caldaie;
- gli ascensori e i montacarichi;
- gli impianti di sicurezza;
- i video citofono;
- le apparecchiature per il condizionamento ed il riciclo dell’aria;
- gli infissi interni ed esterni;
- i sanitari e la rubinetteria da bagno.

L’Iva al 10% sui predetti beni si applica solamente fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi. Per cui se ad esempio il costo dell’intervento da effettuare è di euro 10.000 ( euro 4.000 per la prestazione lavorativa ed euro 6.000 per l’acquisto dei beni significativi come la caldaia e gli apparecchi per il condizionamento), l’Iva ridotta si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000). Quindi l’Iva al 10% si applica solo su euro 4.000. Sui restanti euro 2.000 si applica l’Iva al 20%.

L’Iva ridotta non può applicarsi ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, né ai beni acquistati direttamente dal committente, alle prestazioni professionali effettuate nell’ambito di interventi volti al recupero edilizio, alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In quest’ultima ipotesi la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20% alla ditta principale che successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, sempre che vi siano tutti i presupposti.
Per fruire dell’Iva al 10% non occorrono adempimenti particolari né alcuna comunicazione ad Enti istituzionali, né il pagamento tramite bonifico. E’ però necessario che i lavori di ristrutturazione siano fatti su abitazioni adibite a dimora di privati.

L’Iva al 10% è prevista anche per gli interventi di restauro edilizio, risanamento conservativo e ristrutturazione. In particolare l’aliquota agevolata si applica:
- per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione
degli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione;
- per l’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico per l’Edilizia (DPR n. 380/2001).
Inoltre, L’Iva agevolata al 10% si applica anche alle forniture dei “beni finiti”, ossia a quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità.
Si pensi ad esempio alle caldaie, alle porte, ai sanitari e via dicendo. In tal caso l’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li compie.

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La detrazione del 36% sui lavori di ristrutturazione http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=88 ODgtMjAxMi0wNS0wNCAxODoxMTozMA== Fri, 04 May 2012 18:11:30 CEST La detrazione del 36% sui lavori di ristrutturazioneDescrizione

Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da dividere in dieci anni. Cerchiamo di analizzare sinteticamente le procedure da seguire per usufruire di questa agevolazione e muoversi correttamente tra i paletti imposti dal fisco.

I LAVORI PER I QUALI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI
La detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali. Tra le spese per le quali spetta la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono comprese: ■ le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
 ■ le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici);
 ■ le spese per l’acquisto dei materiali; ■ le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
■ l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
■ gli oneri di urbanizzazione;

GLI ADEMPIMENTI CHE BISOGNA SEGUIRE

Comunicazione di inizio lavori
Prima dell’inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello che si può anche reperire presso gli uffici territoriali dell’Agenzia o nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La comunicazione (per tutte le regioni italiane e le province autonome) deve essere inviata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara.
Al modello devono essere allegati:
 ■ la copia della concessione, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;
 ■ i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);
 ■ la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’Ici a decorrere dal 1997, se dovuta. Se, però, il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell’Ici (ad esempio, l’inquilino), non è necessario trasmettere le copie delle ricevute.
 ■ la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori sono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali.
■ la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, nell’ipotesi in cui questi siano eseguiti dal detentore dell’immobile (locatario, comodatario).
Comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale
Contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara, a cura dei soggetti interessati alla detrazione, deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:
■ generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
■ natura dell’intervento da eseguire;
■ dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
■ data di inizio dell’intervento di recupero.
La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.
Pagamento mediante bonifico
Per fruire della detrazione è fondamentale che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Se vi sono più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale. Se il bonifico contiene l’indicazione del codice fiscale del solo soggetto che ha presentato il modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara, gli altri aventi diritto, per ottenere la detrazione, devono indicare nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento. Al momento del pagamento del bonifico, dal 1° luglio 2010, banche e poste devono operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
 
DOCUMENTI DA CONSERVARE
I contribuenti interessati debbono conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico. Tale documentazione, che deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione, infatti, deve essere esibita a richiesta degli uffici finanziari. E’ importante segnalare che, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori - dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006) - il costo della manodopera deve essere evidenziato separatamente.
                                                                                   


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ESENZIONE IMU PER FAMIGLIE NUMEROSE http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=102 MTAyLTIwMTItMDUtMDQgMTg6MTA6MjY= Fri, 04 May 2012 18:10:26 CEST ESENZIONE IMU PER FAMIGLIE NUMEROSE Descrizione

  Il decreto Salva Italia è stato modificato, prevedendo a favore delle famiglie numerose e nel caso di prime abitazioni una forte riduzione dell’Imu.

Ma vediamo nel dettaglio le modifiche. Le famiglie, oltre alla detrazione di euro 200, avranno diritto ad un ulteriore detrazione di 50 euro per ogni figlio che non superi però i 26 anni, fino ad un massimo di 400 euro. Inoltre, è condizione necessaria che i figli dimorino abitualmente ed abbiano la residenza con i genitori.Quindi, la somma complessiva massima di detrazione non potrà superare i 600 euro. 

Per cui nel caso di un contribuente con due figli, lo sconto sull’Imu sarà pari a 300 euro e se il valore catastale dell’immobile rientra in 75 mila euro il contribuente sarà addirittura esente dal pagamento dell’Imu.

L’esenzione scatta fino a 100 mila euro di valore catastale nel caso in cui i figli a carico siano 4, mentre l’Imu sarà ancora esente per immobili aventi valori catastali fino a 150 mila euro, nel caso di famiglia con 8 figli. 

E’ data poi la facoltà ai Comuni di ampliare la detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta. 


 

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COME SI CALCOLA L'ACCONTO IMU http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=91 OTEtMjAxMi0wNS0wNCAxODowODoyNQ== Fri, 04 May 2012 18:08:25 CEST COME SI CALCOLA L'ACCONTO IMUDescrizioneCOME SI CALCOLA L’ACCONTO IMU

Come si calcola l’acconto Imu. Il 18 giugno prossimo scadrà il termine per pagare l’acconto Imu. L’acconto dovrà essere versato in base a quelle che sono le aliquote stabilite a livello nazionale con il decreto Salva-Italia del Governo Monti. 

Come si deve calcolare l’acconto Imu che andrà versato a breve dai proprietari delle case?

Innanzi tutto occorre specificare che la somma che andrà pagata come acconto Imu il 18 giugno prossimo dovrà essere calcolata con l’aliquota allo 0,76% per tutte le case su cui incombe la quota di imposta erariale destinata allo Stato. L’importo dell’acconto che si ottiene al termine del calcolo deve poi essere diviso in due parti uguali, aventi lo stesso importo; di queste due parti, una dovrà essere pagata con il codice tributo dell’imposta statale, l’altra con quello dell’imposta comunale. 

Inoltre, vi è da aggiungere che dal momento che il pagamento dell’Imu andrà effettuato esclusivamente con il modello F24, sarà consentito compensare le somme dovute a titolo di Imu con i crediti d’imposta per i tributi erariali, come l’Irpef o l’Iva.

Ma andiamo a vedere in concreto come si calcola l’acconto Imu a seconda delle tipologie di case.


ABITAZIONE PRINCIPALE

L’acconto Imu è conteggiato con l’aliquota dello 0,4%. Inoltre, vi è una detrazione fissa di 200 euro , più altre detrazioni di 50 euro ciascuna per ogni figlio convivente fino a 26 anni di età. Le pertinenze della casa sono tassate insieme ad essa.  

Prima si individua la rendita catastale della casa (es: 500 euro) che deve essere rivalutata del 5%, ossia moltiplicata per 1,05.

Es: 500,00 x 1,05 = 525,00

La rendita così ottenuta deve essere moltiplicata per 160.

Es: 525,00 x 160 = 84.000

Al valore catastale così ottenuto si deve applicare l’aliquota del 0,4%, dividendo la somma per 100 e poi moltiplicando per 0,4

Es: 84.000 / 100 = 840 x 0,40 = 336,00 euro

Ora, dall’imposta dovuta occorre togliere la detrazione fissa di 200 euro ed eventuali 50 euro per ogni figlio convivente fino a 26 anni di età. 

Es: 336 – 200 = 80,00 euro

La somma ottenuta va infine divisa in due; ciò che si ottiene è l’acconto Imu. 

Es: 80,00 / 2,00 = 40 euro


SECONDA CASA

La seconda casa, affittata o meno, paga l’acconto Imu con l’aliquota dello 0,76%. Sono considerate seconde case anche quelle concesse in uso gratuito a parenti o amici. Le case non affittate e quelle di proprietà di anziani ricoverati in case di riposo sono considerate come seconde case ai fini dell’acconto Imu, così come è considerata seconda casa quella non affittata e di proprietà di italiani residenti all’estero. 

Il procedimento per il calcolo dell’acconto Imu è simile. Per cui bisogna trovare la rendita catastale della casa ( es: 1000) e moltiplicarla per  1,05. 

Es: 1000,00 x 1,05 = 1050,00

La rendita va quindi moltiplicata per il coefficiente 160 per ottenere il valore catastale. 

1050,00 x 160 = 168.000

Sul valore catastale così ottenuto bisogna applicare l’aliquota dello 0,76%, dividendo il valore catastale per 100 e moltiplicandolo poi per 0,76.

Es: 168.000,00 /100 = 1680 x 0,76 = 1276,8

Infine, la somma ottenuta va divisa per due e si ottiene l’acconto Imu da pagare. 

Es: 1276,8 / 2,00 = 638,4 euro


CASE POPOLARI

Identico è il procedimento da seguire in caso di immobili degli ex Iacp e delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci e usate come abitazioni principali. In tal caso i proprietari devono calcolare l’Imu applicando l’aliquota dello 0,76%, devono considerare la detrazione fissa di 200 ma non hanno diritto alle ulteriori detrazioni di 50 euro per ogni figlio. 

CASE RURALI STRUMENTALI

Il procedimento da seguire è sempre lo stesso, solo che si applica l’aliquota Imu dello 0,2%. Non pagano l’Imu le case rurali strumentali situate in zone montane o parzialmente montane. 

ALTRI IMMOBILI

I fabbricati che si trovano in categoria D, come i capannoni,  non censiti e proprietà di imprese, devono pagare l’Imu con l’aliquota dello 0,76%. 

Tutti gli altri immobili, diversi da quelli in categoria D non censiti, diversi dalle case e immobili rurali, devono pagare l’acconto Imu con l’aliquota dello 0,76%. Ciò che cambia è il coefficiente per  cui si deve moltiplicare la rendita al fine di ottenere il valore catastale dell’immobile.  Tali coefficienti sono diversi a seconda della categoria catastale della casa. Vediamoli nel dettaglio:

- Cat. A/10, uffici:     moltiplicatore è 80;

- Cat. C/1, negozi:     moltiplicatore è 55;

- Cat. C/2, C/6, C/7, box auto, magazzini, garage non pertinenziali di prime case:  moltiplicatore è 160;

- Cat. C/3, alboratori artigianali, moltiplicatore è 140;

- Cat. Da D/1 a D/10, escluso D/5, capannoni industriali, alberghi, ospedali, ecc: moltiplicatore è 60;

- Cat. D/5, banche e assicurazioni: moltiplicatore è 80;

- Cat. Da B/1 a B/8, scuole, ospedali, caserme: moltiplicatore è 140

- Cat. C/4 e C/5, stabilimenti balneari e palestre: moltiplicatore è 140.

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Affitti e Imu: cedolare più conveniente. http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=105 MTA1LTIwMTItMDUtMDQgMTg6MDc6NDI= Fri, 04 May 2012 18:07:42 CEST Affitti  e Imu: cedolare più conveniente.Descrizione:  Con l’introduzione dell’Imu, avvenuta nel gennaio 2012, che ha elevato le tasse sulle case affittate, nonché con la previsione di finanziare la riforma del lavoro mediante la riduzione dello sconto forfettario dell’imponibile Irpef sui redditi di locazione (dal 15 al 5%), si stima che passare alla cedolare secca possa diventare più conveniente.

Ma per quale motivo optare per la cedolare secca, in caso di case affittate, può essere più conveniente?

I proprietari di case che affittano con canone libero (4+4) pagano l’Irpef sull’85% del canone di locazione convenuto, invece del 100%. Al contrario, i proprietari che optano per la cedolare secca pagano l’aliquota del 21% sul totale (100%) del canone di affitto e non sul 85%. Anche se la cedolare va pagata sul 100% del canone, non vanno pagate però l’imposta di registro e l’imposta di bollo, le addizionali comunale e regionali.

Quindi, facendo un calcolo delle tasse che si vanno a pagare nel caso in cui si scelga la cedolare secca sugli affitti si nota come essa risulti più conveniente, ma solo per i proprietari con redditi superiori a 28mila euro.

affitti e imu 2012Inoltre, dal prossimo anno con l’eventuale riduzione dell’abbattimento forfettario, se non si troverà un'altra forma per finanziare la riforma del lavoro, coloro che troveranno più conveniente l’opzione della cedolare secca saranno i proprietari di case aventi redditi ancora più bassi.

Nel caso in cui i proprietari di case affittate abbiano scelto il canone concordato, il reddito ai fini Irpef, già diminuito dl 15%, viene scontato ancora del 30%; in pratica si tassa il 59,5% del canone di affitto se la casa è situata nei Comuni ad alta tensione abitativa. Con l’eventuale riduzione dell’abbattimento forfettario, verrebbe tassato il 66,5% dell’affitto, di conseguenza sarebbe più conveniente la cedolare che per tali contratti è del 19%.

Per i proprietari che poi scelgono il canone convenzionato, tutto dipende dall’Imu: anche se la tassazione non può superare il 4 per mille, resta comunque il fatto che i proprietari si troveranno a pagare molto di più rispetto al passato quando l’Ici era addirittura esclusa o scontata per i contratti concordati di alcune città.]]>
DETRAZIONE 55% PROROGATA FINO AL 2012, DETRAZIONE 36% DIVENTA STRUTTURALE DAL 20 http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=89 ODktMjAxMi0wNS0wNCAxODowNzowNw== Fri, 04 May 2012 18:07:07 CEST DETRAZIONE 55% PROROGATA FINO AL 2012, DETRAZIONE 36% DIVENTA STRUTTURALE DAL 20Descrizione

Monti: detrazione 55% prorogata fino al 2012, detrazione 36% diventa strutturale dal 2013. La manovra del governo Monti denominata decreto Salva-Italia ha interessato anche la materia dell’edilizia sostenibile. 

In questo campo il decreto ha previsto la proroga della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici fino al 31 dicembre 2012. Inoltre, il decreto stesso ha previsto che dal 2013 la detrazione del 36% è destinata a divenire strutturale, ossia di divenire indeterminata nel tempo.

Entrando nello specifico, il decreto prevede, dal prossimo gennaio 2012, la detrazione fiscale del 36% delle spese documentate e per un importo non superiore a 48mila euro per lavori:

1) Di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, nonchè ristrutturazione edilizia eseguiti sulle parti comuni di edificio residenziale;

2) Di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia eseguiti sulle singole unità immobiliari residenziali di ogni categoria catastale, anche fabbricati rurali, e sulle loro pertinenze;

3) Di ricostruzione o  ripristino dell’immobile danneggiato a causa di eventi calamitosi, sempre che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

4) Volti all’attuazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

5) diretti alla eliminazione delle barriere architettoniche;

6) riguardanti l’adozione di misure indirizzate a impedire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

7) concernenti la realizzazione di opere volte alla cablatura di edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;

8) attinenti all’esecuzione di opere rivolte al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (dal 2013);

9) concernenti l’adozione di misure antisismiche;

10) di bonifica dall’amianto e di realizzazione di opere finalizzate a evitare gli infortuni domestici.

La proroga della detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici è stata inserita al comma 4 dell’articolo 4 del decreto Monti, intitolato “Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali” che, inoltre, tratta la stabilizzazione della detrazione fiscale del 36% per le ristrutturazioni edilizie. Come si nota dalla lettura del testo, la detrazione del 36% è stata allargata anche alle zone colpite da calamità naturali, come le alluvioni che negli ultimi tempi hanno investito la Liguria, la Sicilia e la Toscana.

Qualora, poi, gli interventi di riqualificazione energetica siano eseguiti su unità immobiliari residenziali destinate promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio di attività commerciale, la detrazione applicata viene ridotta del 50%.

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Un condomino proprietario di un camper può utilizzare il cortile come parcheggio http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=113 MTEzLTIwMTItMDUtMDQgMTY6MTE6MzE= Fri, 04 May 2012 16:11:31 CEST Un condomino proprietario di un camper può utilizzare il cortile come parcheggioDescrizione: Un’area esterna comune adibita a parcheggio dei veicoli può essere utilizzata da costoro anche per il parcheggio di un camper o di una roulotte purchè ricorrono 2 presupposti:

1.se nel regolamento non sono previste limitazioni

2. se trattandosi di un uso particolare della cosa comune, non altera la destinazione e limita l’uso paritetico degli altri condomini.

Ne consegue che deve ritenersi nulla la delibera condominiale con la quale l’assemblea senza l’unanimità di tutti i partecipanti, vieti il suddetto uso particolare delle aree comuni (parcheggio di un camper) perchè lesiva dei diritti di ciascun condomino all’uso della cosa comune
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Divieto di costruzione di una veranda sul suo balcone di proprietà esclusiva http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=112 MTEyLTIwMTItMDUtMDQgMTY6MDU6Mzg= Fri, 04 May 2012 16:05:38 CEST Divieto di costruzione di una veranda sul suo balcone di proprietà esclusivaDescrizione: In tema di condominio, iL proprietario di un appartamento sito in un condominio non può eseguire opere nella sua proprietà esclusiva che contrastano quanto sancito dall’art.1122 c.c. e che rechino danno alle parti comuni dell’edificio stesso o alla proprietà esclusiva altrui. In particolare la Cassazione ha ritenuto che al proprietario di un appartamento non sia consentito costruire sul balcone una veranda in appoggio al muro comune dell’edifico condominiale la quale raggiunga l’altezza del piano superiore diminuendo il godimento dell’aria e della luce del proprietario del piano attiguo.]]> Per costruire un camino nell’appartamento dell’ultimo piano, si può bucare il la http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=110 MTEwLTIwMTItMDUtMDIgMTU6Mzk6MTk= Wed, 02 May 2012 15:39:19 CEST Per costruire un camino nell’appartamento dell’ultimo piano, si può bucare il laDescrizione: Il condomino che immette sul lastrico solare una canna fumaria al servizio esclusivo del proprio appartamento, pone in essere un comportamento vietato, tenendo conto della differenza dell’installazione di una canna fumaria nel muro sperimentale che non alteri la principale funzione, la canna fumaria collocata sul lastrico solare comporta una sottrazione della porzione di bene comune all’uso degli altri condomini con limitazioni anche del capestio nonché della sua funzione di copertura]]> A quali spese va incontro colui che si è staccato dall’impianto di riscaldamento http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=108 MTA4LTIwMTItMDUtMDIgMTU6Mzc6NTA= Wed, 02 May 2012 15:37:50 CEST A quali spese va incontro colui che si è staccato dall’impianto di riscaldamentoDescrizione: A riguardo, si ritiene che legittima la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale ed al distacco dall’impianto centralizzato, senza necessità di essere autorizzati oppure di avere il consenso degli altri condomini. L’esonero dal pagamento delle spese per l’uso non ricomprendono quelle di conservazione pertanto il condominio che si è distaccato dovrà contribuire a questo tipo di spese.]]> Come vanno ripartite le spese relative a fognature e canali di scarico? http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=109 MTA5LTIwMTItMDUtMDIgMTU6MzI6MTE= Wed, 02 May 2012 15:32:11 CEST Come vanno ripartite le spese relative a fognature e canali di scarico?Descrizione: In tema di condominio, le parti del condominio quali muri, tetti, fognatura , canali di scarico, deputati a preservare il condominio dagli agenti atmosferici, dalle infiltrazioni e quan’altro che può ledere la struttura dell’edificio condominiale, rietrano, fra le cose comuni e le spese per la conservazione devono essere ripartite in misura proporzionale al valore delle singole proprietà immobiliari e non rietrando fra quelle che sono suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa. per tanto tali spese devono essere ripartite tra tutti i condomini in base alla tabella millesimale di riferimento del condominio.]]> Hai mai sentito parlare di “affitto con riscatto”? http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=106 MTA2LTIwMTItMDQtMzAgMTc6NTI6MzQ= Mon, 30 Apr 2012 17:52:34 CEST Hai mai sentito parlare di “affitto con riscatto”?Descrizione: Si tratta di una formula che prevede la sottoscrizione di un normale contratto di locazione, con contestuale rilascio di opzione da parte della società costruttrice a favore del conduttore che potrà acquistare l’immobile ad un prezzo e a condizioni prefissate.

Il vantaggio per il conduttore, eventualmente futuro acquirente, è relativo alla possibilità di acquisire l’immobile in proprietà ottenendo uno sconto sul prezzo convenuto. Tale deduzione può essere rappresentata dall’intero ammontare dei canoni pagati o da parte di essi a seconda del momento in cui si esercita il diritto d’opzione di acquisto. Lo sconto diminuisce progressivamente in base alla durata della locazione.


I vantaggi per il conduttore e futuro acquirente:

Disponibilità immediata della nuova casa con possibilità di acquisto dopo un dato periodo e ad un prezzo prefissato;
Patrimonializzazione dei canoni di locazione che non vanno perduti;
Possibilità di vendere l’eventuale vecchia proprietà immobiliare con maggior tempo a disposizione e conseguente maggiore tranquillità;
Possibilità di superare i problemi fiscali relativi all’imposizione in caso di doppia intestazione (casa vecchia – casa nuova);
Possibilità, per le giovani coppie, di “provare” la convivenza prima di investire in un acquisto senza perdere i soldi impegnati nella “prova”;
Possibilità di diminuire, al momento dell'acquisto, l'importo del mutuo rientrando così nei stringenti parametri di merito creditizio;
Risparmio immediato degli oneri finanziari del mutuo che verrà acceso solo al momento dell’esercizio di opzione di acquisto.

I vantaggi per la società costruttrice locatore e futuro venditore:

Messa a reddito del patrimonio immobiliare;
Miglioramento delle performance di vendita: il conduttore avrà tutto l'interesse ad acquistare vista la patrimonializzazione delle somme versate;
Vendita a prezzi di listino.

In questi termini l’affitto con riscatto è una formula i cui riflessi sociali positivi sono evidenti e di ampia portata. E’ chiara la forza intrinseca e polivalente di questa formula.

Giovani coppie che altrimenti non potrebbero intraprendere l’esperienza della convivenza, ragazzi che qualche anno fa hanno acquistato piccoli appartamenti (mono-bilocali) ma che con l’arrivo di un figlio necessitano di spazi più ampi ed inoltre hanno bisogno di tempo per vendere e valorizzare la loro abitazione. Ci sono anche persone che a causa di una separazione in corso non possono acquistare subito una nuova casa, ma che hanno immediata necessità abitativa.
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Quali spese sono a carico dell’inquilino e quali a carico del proprietario? http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=107 MTA3LTIwMTItMDQtMzAgMTc6NDk6MTc= Mon, 30 Apr 2012 17:49:17 CEST Quali spese sono a carico dell’inquilino e quali a carico del proprietario?Descrizione: In via generale e salvo diverso accordo scritto tra proprietario ed inquilino, sono a carico dei proprietari le spese facenti capo alla manutenzione straordinaria della cosa comune. Sono a carico degli inquilini le manutenzioni ordinarie della cosa comune e gli oneri accessori. Esistono vari accordi di intesa di diverse associazioni che possono essere consultati via internet per avere un dettaglio puntuale sulle singoli voci di spesa.]]> Le nostre sedi http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=45 NDUtMjAxMi0wNC0zMCAxNToyNzo0MA== Mon, 30 Apr 2012 15:27:40 CEST Le nostre sediDescrizione

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IMU 2012: SÌ ALL’ACCONTO IN TRE RATE http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=103 MTAzLTIwMTItMDQtMjAgMTg6NDc6MzE= Fri, 20 Apr 2012 18:47:31 CEST IMU 2012: SÌ ALL’ACCONTO IN TRE RATE DescrizioneImu 2012: sì all’acconto in tre rate. E’ passato ieri alla Camera l’emendamento al DL, di conseguenza le novità saranno il pagamento dell’Imu in tre rate, ma anche il nuovo Catasto, l'esenzione Imu, Irpef e Ires per le case abbattute dal sisma abruzzese del 2009, la proroga al 30 settembre del termine per la dichiarazione Imu, infine  lo sconto Irpef dal 20 al 40% sulle residenze storiche.  Purtroppo viene meno il fondo per diminuire il carico della tassazione.

IMU IN TRE RATE

Per quanto riguarda il pagamento dell’acconto Imu in tre rate è stato dunque prevista tale possibilità solo per quest’anno, per le abitazioni principali; le scadenze sono a giugno, settembre e dicembre.

E’ stato anche imposto anche una rivisitazione più rigorosa del concetto di abitazione principale con la conseguenza che le detrazioni e l’aliquota ridotta toccherà unicamente per la casa in cui il proprietario ha la dimora abituale e la residenza anagrafica.

La rateizzazione dell’Imu sull’abitazione principale prevede il primo versamento, del 33% (non più del 50%),  il 18 giugno 2012, tenuto conto dell’applicazione dell’aliquota agevolata al 4%, della detrazione fissa di 200 euro e delle ulteriori detrazioni di 50 euro per ogni figlio convivente fino a 26 anni. 

A settembre andrà pagata la seconda rata, mentre a dicembre il saldo, maggiorato del conguaglio conteggiato sull’aliquota effettiva decisa dai Comuni. 

Attenzione però in quanto l’aliquota agevolata nonché le detrazioni si applicheranno solo su una casa per ogni nucleo familiare. 

Al contrario, per le seconde case le disposizioni rimangono quelle vecchie, ossia l’acconto Imu va pagato in due tranche, il 50% a giugno ed il saldo a dicembre. 

RIFORMA CATASTO

Abbiamo parlato all’inizio dell’articolo di un ulteriore novità, ossia la riforma del Catasto che prevede un nuovo sistema per stabilire la rendita degli immobili, cosa che avrà conseguenze sul fronte della pressione dell’Imu

Finora, per determinare la rendita catastale di un immobile si consideravano determinate caratteristiche proprie dell’immobile, come le caratteristiche costruttive,  ed altre esterne all’immobile come a presenza di servizi; così l'immobile veniva  collocato all'interno di una categoria e classe catastale. Quindi, si moltiplicava la tariffa d'estimo corrispondente a quella categoria e classe per il numero di “vani” dell’immobile e si otteneva  la rendita catastale. 

Con la riforma del Catasto vengono ora individuate delle microzone, ossia piccoli territori comunali aventi caratteristiche omogenee; nell'ambito delle microzone e per ogni tipo di immobile si troverà il valore medio di mercato

A quest’ultimo verranno applicati dei coefficienti correttivi riguardanti l’ubicazione, l’epoca di costruzione, la destinazione, il grado di finitura dell’immobile. Tali coefficienti funzioneranno in base ad un algoritmo che alla fine andrà a stabilire il valore unitario dell’immobile del metro quadrato.

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Novita' positive per i condomini: aliquota Iva ridotta al 10% per interventi edi http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=100 MTAwLTIwMTItMDQtMjAgMTY6MDQ6MzI= Fri, 20 Apr 2012 16:04:32 CEST Novita' positive per i condomini: aliquota Iva ridotta al 10% per interventi ediDescrizione

Dopo svariate proroghe finalmente la legge finanziaria per il 2010 ha reso definitiva l'aliquota Iva del 10% in edilizia per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici abitativi.

L'aliquota ridotta si applica solo alle prestazioni che riguardano gli interventi di manutenzione delle parti comuni di condomini destinati prevalentemente ad abitazione, cioe' edifici la cui superficie totale dei piani fuori terra e' destinata per oltre il 50% ad uso abitativo.

L'aliquota ridotta e' applicabile anche alle prestazioni di manutenzione di impianti tecnologici quali ascensori, impianti di riscaldamento, ecc., .

 

Purtroppo l'aliquota ridotta non e' applicabile alle prestazioni dei professionisti (geometra, ingegnere, architetto, ecc.)e nemmeno alle prestazioni che non possono inquadrarsi nell'edilizia come la pulizia delle aree comuni condominiali.

Anche le forniture di beni sono agevolate se rientrano in un contratto d'appalto. Unica limitazione e' quella relativamente ai cosiddetti beni significativi, ovvero, tassativamente, ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza. In questi casi deve essere applicata l'Iva al 20% sulla parte di costo dei beni significativi eccedente l'importo della manodopera e degli altri beni. Questo vuol dire che nella maggior parte dei casi e' applicabile l'Iva al 10% all'intero corrispettivo.
Da notare che il valore di un bene significativo e' determinato liberamente dalle parti, ma evidentemente un valore piu' basso del costo di acquisto per il fornitore non puo' essere ben visto dall'amministrazione finanziaria in caso di controllo.

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Detrazione del 19% sugli interessi passivi dei mutui. http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=99 OTktMjAxMi0wNC0yMCAxNTo0OToyNw== Fri, 20 Apr 2012 15:49:27 CEST Detrazione del 19% sugli interessi passivi dei mutui. Descrizione: Coloro che costruiscono o ristrutturano l’abitazione principale possono ottenere la detrazione del 19% sugli interessi passivi e gli oneri accessori pagati per l’apertura di un mutuo ipotecario.

La detrazione del 19% va calcolata su un importo massimo di euro 2.582,28 per ciascun anno d’imposta.
Per abitazione principale si intende quella in cui il richiedente ed i suoi familiari dimorano abitualmente, mentre per costruzione e ristrutturazione si intendono gli interventi effettuati in conformità al provvedimento del Comune che autorizza una nuova costruzione; sono compresi naturalmente le opere di ristrutturazione previste all’art. 3 del Testo Unico in materia Edilizia (DPR n.380/2001).
detrazione 19 interessi sui mutui
Condizioni per fruire della detrazione

Perché si possa beneficiare della detrazione del 19% occorre:

-    che il mutuo sia stato aperto nei 6 mesi precedenti dalla data di inizio dei lavori di costruzione o comunque nei 18 mesi successivi;

-    che l’abitazione deve essere, nei 6 mesi successivi alla conclusione dei lavori di costruzione, adibita ad abitazione principale;

-    che il soggetto che ha stipulato il mutuo ipotecario abbia anche il possesso dell’abitazione per cui si è richiesto il mutuo, o a titolo di proprietà o di altro diritto reale.


La detrazione del 19% è circoscritta all’ammontare degli interessi passivi concernenti l’importo del mutuo di fatto utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’edificio.
E’ possibile il cumulo della detrazione del 19% con quella prevista per gli interessi passivi riguardanti i mutui ipotecari stipulati per l’acquisto della casa principale solo limitatamente alla durata dei lavori di costruzione e fino ai 6 mesi successivi alla conclusione dei lavori stessi.

diritto detrazione 19 Qualora l’immobile non venga più destinato ad abitazione principale, si perde il diritto alla detrazione del 19% a partire dal periodo d’imposta immediatamente successivo.

Il diritto alla detrazione del 19% vene meno anche quando i lavori di costruzione dell’immobile da utilizzare come abitazione principale non siano conclusi entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo che ha concesso la costruzione, salva l’eventuale proroga del periodo stesso.

Il diritto alla detrazione del 19%, al contrario,  non viene meno qualora la costruzione dell’immobile non sia iniziata nei 6 mesi antecedenti o nei 18 mesi successivi alla stipula del mutuo a causa dell’inerzia  o del ritardo dell’amministrazione comunale nel rilascio dei vari documenti e autorizzazioni.]]>
Le maggioranze per la delibera di approvazione dei lavori oggetto di detrazioni http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=98 OTgtMjAxMi0wNC0xOSAxODo0NzoxMQ== Thu, 19 Apr 2012 18:47:11 CEST Le maggioranze per la delibera di approvazione dei lavori oggetto di detrazioni Descrizione

Le maggioranze per la delibera di approvazione dei lavori oggetto di detrazioni del 36 e 55%.

L'assemblea può approvare gli interventi volti a fruire della detrazione del 36 e del 55% con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dai soli condomini intervenuti e sempre che vi sia stato previamente una esame o una certificazione energetica effettuata da un tecnico qualificato. Questa è la situazione dopo la legge n. 10 del 1991. 

Gli adempimenti formali e la documentazione prevista per la procedura di detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti sono ridotti rispetto a quelli del 36%.

Il modello di comunicazione preventiva dei lavori deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate senza alcun allegato solo se i lavori non dovessero essere ultimati nel periodo d'imposta di riferimento. 

Rimangono naturalmente ferme le modalità di pagamento delle spese per gli interventi e l'obbligo di conservazione dei documenti. Spetta invece all'amministratore trasmettere all'Enea la documentazione riguardante gli interventi entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori. 

Non è agevolabile l'installazione di pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, mentre sono agevolati gli interventi di riqualificazione energetica di fabbricati esistenti (detrazione massima di 100 mila euro), opere per l'involucro degli edifici come pareti e finestre (detrazione massima di 60 mila euro), sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione , ma anche pompe di calore ad alta efficienza (detrazione massima di 30 mila euro), installazione di pannelli solari (detrazione massima 60 mila euro). ]]>
IMU 2012: COME SI PAGA http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=90 OTAtMjAxMi0wNC0xOSAxODoxMTo1MQ== Thu, 19 Apr 2012 18:11:51 CEST IMU 2012: COME SI PAGA DescrizioneIMU 2012: COME SI PAGA

Imu 2012: come si paga. Nella giornata di ieri l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con il provvedimento n. 53909 per fissare le modalità con cui effettuare il versamento dell’Imu

L’Imu 2012 dovrà essere pagata mediante l’utilizzo del modello F24 al quale sono state per l’occasione anche apportate delle modifiche e sono stati variati codici tributo al fine di non creare confusione tra i vecchi codici Ici e quelli nuovi Imu

Per il pagamento dell’Imu da parte dei titolari di partita Iva è stato previsto che essi debbano versare il tributo unicamente in forma telematica. 


Il nuovo modello di F24 è un modello semplificato che può essere usato da tutti i contribuenti, non solo per il pagamento dell’Imu ma anche per pagare le varie imposte regionali, locali e quelle erariali. La compilazione del modello potrà anche avvenire on line collegandosi sul sito dell’Agenzia delle Entrate dove è presente una procedura guidata che permetterà di compilare con facilità il modello e stamparlo, ma anche di compilarlo e pagare direttamente. 

Di seguito si indicano i nuovi codici tributo stabiliti dall’Agenzia per il pagamento dell'IMU

- 3912 («Imu - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - Comune»);

- 3913 («Imu - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune»);

- 3914 («Imu - imposta municipale propria per i terreni - Comune»);

- 3915 («Imu - imposta municipale propria per i terreni - Stato»);

- 3916 («Imu - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune»);

- 3917 («Imu - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Stato»);

- 3918 («Imu - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune»);

- 3919 («Imu - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Stato»);

- 3923 («Imu - imposta municipale propria - interessi da accertamento - Comune»);

- 3924 («Imu - imposta municipale propria - sanzioni da accertamento - Comune»).

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Lavori diretti al recupero edilizio e detrazione del 36%. http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=96 OTYtMjAxMi0wNC0xOSAxODowNTo1Mg== Thu, 19 Apr 2012 18:05:52 CEST Lavori diretti al recupero edilizio e detrazione del 36%. Descrizione

Gli interventi che permettono di poter beneficiare della detrazione fiscale del 36% su lavori di recupero edilizio sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni. Lo sconto fiscale è ottenibile però solo fino al 31 dicembre 2011 ed il limite di spesa agevolabile è di Euro 48.000 per ogni unità immobiliare.

L'amministratore deve usare particolare attenzione alla procedura richiesta perché i condomini ne possano beneficiare. Per tale motivo l'amministratore deve inviare a mezzo di lettera raccomandata a/r all'Agenzia delle Entrate una comunicazione dell'inizio dei lavori di ristrutturazione a cui devono essere allegati una serie di documenti:

- delibera dell'assemblea con cui si sono approvati i lavori;

- il prospetto di ripartizione della spesa prevista;

- una copia dei pagamenti Ici dal 1997 in poi e riguardanti le unità immobiliari di proprietà comune come l'autorimessa o l'appartamento del portiere;

- una copia dell'eventuale Dia presentata al Comune;

- una copia della comunicazione inviata all'Asl competente con in allegato la dichiarazione dell'impresa appaltatrice di aver effettuato i lavori nel rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e sulla contribuzione previdenziale.

E' possibile anche solo dichiarare di essere nel possesso dei documenti suddetti, riservandosi di esibirli a richiesta dell'ufficio.

Ai fini della detrazione del 36% è necessario che tutti i pagamenti siano effettuati tramite bonifico, postale o bancario, anche quelli riguardanti le prestazioni professionali e le competenze dell'amministratore concordate in sede di approvazione dei lavori di recupero edilizio. Fanno eccezione solamente i pagamenti per la Cosap, occupazione di suolo pubblico, che vanno fatti presso lo sportello del Comune preferibilmente mediante assegno circolare.

Inoltre, ogni fattura deve indicare in maniera separata i costi sostenuti per la mano d'opera e quelli sostenuti invece per i beni.

Dato che tutti questi adempimenti devono essere rispettati per poter usufruire della detrazione del 36%, è compito dell'amministratore attivarsi affinché ciò accada.
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FACEBOOK http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=76 NzYtMjAxMi0wNC0xOCAxNzozMjozMg== Wed, 18 Apr 2012 17:32:32 CEST FACEBOOKDescrizione

Da oggi puoi seguirci anche su facebook sotto il nominativo :"AMMINISTRAZIONI SERVIZI SERO" cosi da tenerti sempre aggiornato sulle principali informazioni riguardanti il condominio .

TI ASPETTIAMO!!!!!

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BUONA PASQUA http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=78 NzgtMjAxMi0wNC0xNiAxNjo0OTozNQ== Mon, 16 Apr 2012 16:49:35 CEST BUONA PASQUADescrizione: Le amministrazioni servizi SERO è lieta di augurarvi una serena e felice Pasqua. ]]> “Si prega di ... chiudere il portone” http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=87 ODctMjAxMi0wNC0xMiAxODoyNToxNQ== Thu, 12 Apr 2012 18:25:15 CEST “Si prega di ... chiudere il portone”Descrizione: “Il portone consente l’accesso allo stabile”. La definizione è semplice e chiara. Ma qui iniziano i problemi. Quante volte avete letto su cartelli improvvisati esposti negli androni: “Si prega di chiudere il portone”. Tenere il portone perennemente aperto è una limitazione eccezionale rispetto al godimento normale. Pertanto è diritto, anche di un solo condomino, pretenderne la chiusura. E' nulla la delibera assembleare che disponga la chiusura permanente del portone d’ingresso dell’androne, senza prevedere alcuna misura che ne consenta l’agevole apertura. Quindi il modo e il tempo di esercizio del bene condominiale.]]> Portoni e accessi http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=86 ODYtMjAxMi0wNC0xMiAxODoxNDozNg== Thu, 12 Apr 2012 18:14:36 CEST Portoni e accessiDescrizione

La normale destinazione di portoni e accessi è quella di “creare una zona di disimpegno, di rispetto e di protezione dell’intero edificio, a vantaggio di tutti i condomini”. L’articolo 1117 del codice civile stabilisce che “il portone d’accesso dell’edificio, pedonale o carraio, è parte comune a tutti i condomini”, con conseguente corollario che tutti i condomini hanno il diritto di fruirne, ma anche il dovere di partecipare alle spese di manutenzione necessarie, siano o meno utilizzabili o utilizzati da tutti. Al rispetto di questa regola è tenuto anche il proprietario del pianerottolo servito da un suo proprio ingresso indipendente rispetto a quello destinato agli altri piani dello stabile, come dettato anche da una sentenza della Cassazione del 1962, la numero 1398.

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la tutela del decoro architettonico del fabbricato http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=85 ODUtMjAxMi0wNC0xMiAxNjo0Mjo1OA== Thu, 12 Apr 2012 16:42:58 CEST la tutela del decoro architettonico del fabbricatoDescrizione

Cosa si intende, in pratica, per decoro architettonico?

In primo luogo, va' precisato che “il decoro architettonico è un bene comune che, pur privo di consistenza materiale, è, tuttavia, economicamente quantificabile, in quanto una sua consistente modificazione potrebbe determinare anche un deprezzamento del valore commerciale della singola unità immobiliare” (De Renzis – Ferrari – Nicoletti – Redivo “Trattato del Condominio” Ed. Cedam). In pratica, per decoro architettonico si intende l’armonia e la piacevolezza dell’aspetto architettonico dell’edificio condominiale, nonché la rispettabilità e la dignità dello stesso (Corte di Appello di Milano del 17 Giugno 1997).

Si può dire che tutte le opere alterano l’aspetto architettonico del fabbricato?

Non esiste, chiaramente, un elenco di opere “vietate”. Và valutato caso per caso, tenendo conto in primo luogo di eventuali divieti contenuti nel Regolamento di Condominio, soprattutto se questo è “contrattuale”, e cioè se è stato approvato da tutti i Condomini in un’assemblea plenaria, o se è stato allegato a tutti i rogiti di acquisto delle unità immobiliari del fabbricato.

Infatti il citato Regolamento può addirittura stabilire il divieto di mettere in opera qualsiasi opera modificatrice, anche se migliorativa, dell’aspetto esterno dello stabile (Cass. 12 dicembre 1986, n. 7398).

Diverso è il caso in cui il Regolamento non disponga nulla in proposito. In tale caso è il Giudice che decide se un’opera sia tale da alterare o deturpare l’estetica dello stabile.

C’è distinzione di trattamento tra fabbricati di valore storico o artistico e fabbricati moderni?

Esiste questa distinzione. È chiaro che è molto più grave chiudere, con una struttura in alluminio, un balcone di un palazzo “d’epoca”, che chiudere un balcone di un palazzo moderno, che presenta linee architettoniche molto più semplici, senza decori o fregi. A tal proposito, la sentenza del Tribunale di Milano dell’8 Maggio 1989, ha considerato lecita appunto la chiusura di un balcone in un edificio di architettura moderna.

Comunque, in casi dubbi, il consiglio che dò sempre è quello di sottoporre qualsiasi opera all’attenzione dell’Assemblea, e farla approvare dalla maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

 

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Sulla natura dei balconi e sulla imputabilità delle relative spese. http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=84 ODQtMjAxMi0wNC0xMSAxNzo0MjoxMQ== Wed, 11 Apr 2012 17:42:11 CEST Sulla natura dei balconi e sulla imputabilità delle relative spese.Descrizione

Sulla natura dei balconi e sulla imputabilità delle relative spese.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale oggi prevalente, il balcone aggettante viene ritenuto accessorio dell'appartamento, con esclusione di ogni natura condominiale se non nel caso in cui il balcone o suoi singoli componenti costituiscano motivo ornamentale di particolare rilievo sul prospetto architettonico dell'edificio.

A parte quest'unica eccezione il balcone viene quindi considerato come una parte dell'appartamento cui offre utilità esclusiva.

I frontalini dei balconi aggettanti sono dunque da ritenersi, per indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, di esclusiva proprietà del titolare del balcone medesimo. Analogo discorso deve farsi per i parapetti e il sottobalcone.

Si forniscono di seguito i riferimenti giurisprudenziali circa l'indirizzo enunciato: Cass.8159/1996; Cass.637/2000; Cass.1784/2007; Cass.15713/2007.

Tra le pronunce in argomento si segnala la seguente: "I balconi aggettanti di un edificio in condominio, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa: solo i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si devono considerare beni comuni a tutti i condòmini quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Quanto ai rapporti tra il proprietario del singolo balcone e il proprietario di analogo manufatto, posto al piano sottostante sulla stessa verticale, deve escludersi una presunzione di proprietà comune del balcone stesso. Ancorchè, infatti, in una tale evenienza possa riconoscersi alla soletta del balcone funzione di copertura, rispetto al balcone sottostante, trattasi di copertura disgiunta dalla funzione di sostegno e, quindi, non indispensabile per l'esistenza stessa dei piani sovrapposti, per cui non può parlarsi di elemento a servizio di entrambi gli immobili (Come si verifica, invece, se i balconi stessi siano incassati nel corpo dell'edificio, atteso che in quest'ultima eventualità i vari balconi sovrastanti svolgono contemporaneamente funzione sia di separazione sia di copertura sia di sostegno) " (Cass.II sent.30-7-2004 n.14576)

La spesa per il restauro del balcone aggettante, del frontalino, del parapetto e del sottobalcone deve quindi addebitarsi esclusivamente al proprietario del balcone.

Nella fattispecie dedotta in quesito deve ritenersi che i balconi aggettanti non svolgano alcuna particolare funzione decorativa o estetica, con la conseguenza che le spese afferenti riguardano solo i rispettivi proprietari e che coloro che non hanno balconi ne sono esclusi.

Sul restauro del terrazzo in aggetto parziale.

Il corretto criterio di ripartizione della spesa di rifacimento del terrazzo esclusivo parzialmente aggettante prevede che, conformemente ad un orientamento giurisprudenziale ormai acquisito, siano addebitate al solo utilizzatore esclusivo le spese afferenti la parte in aggetto, mentre la restante parte avente funzione di copertura delle unità immobiliari sottostanti viene ripartita ai sensi dell'art.1126 cod.civ.

Secondo la giurisprudenza la parte aggettante di una terrazza di piano attico rappresenta infatti esclusivamente un ampliamento della superficie utile della terrazza la cui spesa di manutenzione va ripartita in base all'art. 1126 cod. civ. considerando tale superficie come quella di un balcone (Trib. Catania 20 marzo 1986, n. 410). Le spese di riparazione della parte in aggetto della terrazza di proprietà esclusiva di uno dei condomini gravano soltanto su questo ultimo (App. L'Aquila 14 febbraio 1992).

La spesa per le copertine del parapetto compete al proprietario del terrazzo medesimo in quanto esse costituiscono accessorio del parapetto

Con riferimento alla porzione di spesa da ripartire in funzione del criterio di cui all'art.1126 cod.civ., va quindi escluso il criterio di ripartizione in base ad una proporzione metrica della copertura.

In sostanza non si può limitare la partecipazione millesimale alla spesa in proporzione alla sola area coperta dal lastrico da restaurare.

Ne consegue che, ove il lastrico solare copra una porzione limitata di un appartamento sottostante, questo partecipi integralmente secondo la propria quota millesimale.

La giurisprudenza afferma che l'art.1126 cod.civ., nel chiamare a partecipare alla spesa relativa alle riparazioni del lastrico solare, nella misura di due terzi, "tutti i condòmini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve", si riferisce a coloro ai quali appartengono le porzioni immobiliari comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare o ricostruire, alle quali, pertanto, esso finge da copertura, con esclusione dei condòmini alle cui porzioni il lastrico stesso non sia sovrapposto (Cass.4-6-2001 n.7472).

"E' sufficiente quindi che si trovi sotto il lastrico solare anche una sola parte di una unità immobiliare, perché la proprietà di detta unità concorra alla ripartizione delle spese pari ai due terzi dell'intero, restando a carico della proprietà del lastrico il restante un terzo. Quando l' art. 1126 c.c. fa riferimento alla "porzione di piano" non intende avere riguardo alla "porzione" della proprietà, per ragguagliarvi la ripartizione dei restanti due terzi delle spese, ma alla porzione come unità: l'unica esclusione da detta ripartizione attiene a quelle unità che in alcun modo siano "coperte" dal lastrico." (Cass.27-11-2001 n.3343).

Si ritiene quindi di gran lunga preferibile il criterio dell'attribuzione delle spese di rifacimento nella misura stabilita dall'art.1126 cod.civ. senza alcun computo di proporzionalità dell'area coperta.

 

Sul restauro della terrazza a copertura di un solo piano sottostante.

Secondo un orientamento recente, la fattispecie sembra poter essere disciplinata con il criterio di ripartizione di cui all'art.1125 cod.civ., che prevede la ripartizione della spesa in parti uguali fra i proprietari dei due diversi piani.

Nel caso che ci occupa, infatti, il solaio di copertura dei locali interrati funge da sostegno al terrazzo (Cass.14-9-2005 n.18194, con un precedente in Cass.18-3-1989 n.1362 e altre).

Si riporta in massima la recente sentenza, che ha innovato l'orientamento precedente:

"In materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condòmino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art.1126 cod.civ. (presupponendosi l'equiparazione del bene fuori dalla proiezione dell'immobile condominiale, ma al servizio di questo, a una terrazza a livello), dovendosi invece procedere ad una applicazione analogica dell'art.1125 cod.civ. il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità dell'inerente manutenzione, in tal senso verificando un'applicazione particolare del principio generale dettato dall'art.1123 co.2 cod.civ.".

L'indirizzo esposto non è però univoco, essendo intervenute altre pronunce successivamente che si sono riportate al criterio dell'art.1126 cod.civ.

Recentissima è un'altra pronuncia della fine del 2008 che sembra ritornare invece all'indirizzo interpretativo che privilegia l'applicazione dell'art.1125 cod.civ. (divisione in parti uguali fra i proprietari dei due diversi piani).

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LA PRIVACY NEL CONDOMINIO http://www.condominio.org/index.php?action=listingview&listingID=83 ODMtMjAxMi0wNC0xMSAxNzowNjo0Mg== Wed, 11 Apr 2012 17:06:42 CEST LA PRIVACY NEL CONDOMINIODescrizione       LA PRIVACY NEL CONDOMINIO

Riferimenti normativi

La legge n. 675/1996 (legge sulla privacy) e i successivi decreti legislativi n. 123 del 9/5/97, n. 255 del 28/7/97, n. 171 del 13/5/98, n. 389 del 6/11/98 hanno introdotto nel nostro ordinamento giuridico norme che tutelano il diritto alla riservatezza.

 

Chi è il gestore, nonché il responsabile del trattamento dei dati personali, all’interno del Condominio?

Chiaramente, all’Amministratore spetta la concreta gestione del trattamento ed egli è quindi responsabile di tale gestione; ciò in virtù del mandato ad Amministrare, che presuppone l’utilizzo e la diffusione di quei dati strettamente necessari allo svolgimento delle Sue mansioni.

Quindi è lecito che i Condomini vengano a conoscenza di informazioni relative ad altri Condomini del fabbricato?

Certamente. Il Garante parte dal presupposto che i Condomini non sono soggetti terzi tra loro, rispetto a quei dati che sono necessari alla gestione del Condominio; quindi, un Condomino non solo ha il diritto ad avere un elenco dei proprietari, ma è altresì suo diritto entrare in possesso della documentazione che comprova tale diritto. Si tratta, quindi, per la materia condominiale, di limiti che la legge pone in atto nei confronti di un eventuale abuso posto in essere durante il trattamento dei dati: ad esempio, non è lecito pubblicare in bacheca, accessibile, quindi anche agli estranei, un elenco dei Condomini morosi, mentre è consentito (anzi è obbligatorio), distribuire a tutti i Condomini il bilancio consuntivo in cui comunque è facilmente deducibile chi è che non paga il Condominio, poiché compare una colonna in cui risultano i versamenti fatti dai Condomini.

Quali informazioni non possono essere tassativamente diffuse tra i Condomini o all’esterno del Condominio?

Sicuramente i “dati sensibili”, è cioè quelli idonei a rivelare l’origine razziale ed etica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, le adesioni a partiti o sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, e similari.

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