La normale destinazione di portoni e accessi è quella di “creare una zona di disimpegno, di rispetto e di protezione dell’intero edificio, a vantaggio di tutti i condomini”. L’articolo 1117 del codice civile stabilisce che “il portone d’accesso dell’edificio, pedonale o carraio, è parte comune a tutti i condomini”, con conseguente corollario che tutti i condomini hanno il diritto di fruirne, ma anche il dovere di partecipare alle spese di manutenzione necessarie, siano o meno utilizzabili o utilizzati da tutti. Al rispetto di questa regola è tenuto anche il proprietario del pianerottolo servito da un suo proprio ingresso indipendente rispetto a quello destinato agli altri piani dello stabile, come dettato anche da una sentenza della Cassazione del 1962, la numero 1398.