la tutela del decoro architettonico del fabbricato


Descrizione:

Cosa si intende, in pratica, per decoro architettonico?

In primo luogo, va' precisato che “il decoro architettonico è un bene comune che, pur privo di consistenza materiale, è, tuttavia, economicamente quantificabile, in quanto una sua consistente modificazione potrebbe determinare anche un deprezzamento del valore commerciale della singola unità immobiliare” (De Renzis – Ferrari – Nicoletti – Redivo “Trattato del Condominio” Ed. Cedam). In pratica, per decoro architettonico si intende l’armonia e la piacevolezza dell’aspetto architettonico dell’edificio condominiale, nonché la rispettabilità e la dignità dello stesso (Corte di Appello di Milano del 17 Giugno 1997).

Si può dire che tutte le opere alterano l’aspetto architettonico del fabbricato?

Non esiste, chiaramente, un elenco di opere “vietate”. Và valutato caso per caso, tenendo conto in primo luogo di eventuali divieti contenuti nel Regolamento di Condominio, soprattutto se questo è “contrattuale”, e cioè se è stato approvato da tutti i Condomini in un’assemblea plenaria, o se è stato allegato a tutti i rogiti di acquisto delle unità immobiliari del fabbricato.

Infatti il citato Regolamento può addirittura stabilire il divieto di mettere in opera qualsiasi opera modificatrice, anche se migliorativa, dell’aspetto esterno dello stabile (Cass. 12 dicembre 1986, n. 7398).

Diverso è il caso in cui il Regolamento non disponga nulla in proposito. In tale caso è il Giudice che decide se un’opera sia tale da alterare o deturpare l’estetica dello stabile.

C’è distinzione di trattamento tra fabbricati di valore storico o artistico e fabbricati moderni?

Esiste questa distinzione. È chiaro che è molto più grave chiudere, con una struttura in alluminio, un balcone di un palazzo “d’epoca”, che chiudere un balcone di un palazzo moderno, che presenta linee architettoniche molto più semplici, senza decori o fregi. A tal proposito, la sentenza del Tribunale di Milano dell’8 Maggio 1989, ha considerato lecita appunto la chiusura di un balcone in un edificio di architettura moderna.

Comunque, in casi dubbi, il consiglio che dò sempre è quello di sottoporre qualsiasi opera all’attenzione dell’Assemblea, e farla approvare dalla maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

 



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