GLI ANIMALI NEL CONDOMINIO


Descrizione:  

            Gli animali nel Condominio

Le fonti normative a tutela degli animali domestici:

L’art. 11 della Legge Regionale 34/97 dispone che i gatti che vivono in libertà (considerati “bene indisponibile dello Stato”) non possono essere maltrattati, né spostati dall’habitat nel quale vivono, qualunque esso sia.

Lo stesso concetto è ribadito dall’art. 2 della Legge Nazionale n. 281/91.

L’art. 727 del Codice Penale, prevede che chiunque maltratta animali, commette un reato, nei confronti del quale è competente ad intervenire qualsiasi organo di polizia giudiziaria: Carabinieri, Polizia, Vigili Urbani, ecc.

Tale norma si estende anche agli uccelli (ad es. i piccioni), e anche nelle aree condominiali, che sono i luoghi in cui maggiormente nascono conflitti tra gli “amanti in senso assoluto dei citati animali” e coloro che li amano ma li vorrebbero vedere fuori dal Condominio.

A fronte dei sacrosanti diritti degli animali, quali garanzie sono previste per la tutela dell’igiene e della quiete nel Condominio:

L’art. 844 del Codice Civile, prevede che le immissioni di rumori e di esalazioni devono essere tollerate, ma entro un certo limite, oltre il quale chiunque può, con un procedimento d’urgenza previsto dall’art. 700 del Codice di procedura civile, rivolgersi ad un giudice per ottenere la cessazione della turbativa.

È possibile vietare ad un Condomino di tenere animali nel Suo appartamento?

Ciò è possibile solo se previsto in un Regolamento Contrattuale, cioè approvato da tutti i Condomini in un’Assemblea plenaria, o allegato al rogito di acquisto.

Come conciliare la presenza dei gatti che vivono liberi nel Condominio, con l’igiene e la tranquillità?

“L’Ufficio Diritti Animali del Comune di Roma” dà i seguenti consigli:

·         Somministrare cibo di buona qualità, per evitare che gli animali possano ammalarsi;

·         Somministrarlo ad orari regolari, per facilitare le operazioni di pulizia, di somministrazione di farmaci e per poter fare una stima dell’esatto numero dei soggetti.

L’art. 13 della legge 63/88, prevede infine, che i gatti che vivono in libertà siano sterilizzati dall’unità sanitaria locale di loro competenza.



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