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.La rappresentanza dell’amministratore


Descrizione:  

La rappresentanza dell’amministratore

 

L’art. 1131, ai commi primo e secondo, del codice civile dice che: "Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.

Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto".

Si tratta, quindi, della rappresentanza processuale. Essa è strettamente connessa ai poteri dell’amministratore ed alla collegata rappresentanza sostanziale. E’ utile distinguere la legittimazione attiva da quella passiva. Parleremo più avanti delle questioni processuali relative al condominio. Qui ci limitiamo a capire quando ed in che limiti l’amministratore possa essere coinvolto in un vertenza giudiziaria. Con riguardo alle liti attive, l’amministratore potrà agire in giudizio nei limiti delle attribuzioni elencate nell’art. 1130 c.c. ed quelli dei poteri conferitigli dal regolamento e dall’assemblea. Si tratta per i primi di limiti molto den definiti, tassativi. Quelli previsti dall’assemblea e dal regolamento andranno valutati di volta in volta. In ogni caso stando al contenuto dell’art. 1138 c.c., l’art. 1130 c.c. è derogabile, sicché, non è scontato che in ogni condominio tutte le attribuzioni contenute in quest’ultimo articolo si trasformino "d’ufficio" in rappresentanza processuale attiva dall’amministratore.

I poteri spettantigli dal lato passivo della rappresentanza processuale sono sicuramente più vasti in quanto sarà il punto di riferimento ai fini della notifica di tutti gli atti e provvedimenti di carattere giudiziario e amministrativo. Solo in un secondo momento, cioè nel vaglio dell’attività da svolgere in risposta, si dovrà valutare se la materia è tra quelle per le quali l’amministratore può agire d’ufficio o se sarà necessario convocare un’assemblea. Il tutto con le conseguenza (vedi revoca giudiziaria dell’amministratore) già viste sopra in caso di errato comportamento.



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