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Ripartizione delle spese relative ad un lastrico solare


Descrizione:

Il lastrico solareIl lastrico solare è una struttura piana posta a copertura dell'edificio. Il lastrico è generalmente accessibile e praticabile, oltre a svolgere la funzione di tetto può essere utilizzato per stendere la biancheria, essiccare prodotti, solarium, dare luce, può essere di proprietà comune o in uso esclusivo. Il lastrico solare, ai sensi dell'art. 1117 c.c., è oggetto di proprietà comune dei diversi proprietari dei piani o porzioni di piano dell'edificio, ove non risulti il contrario, in modo chiaro ed univoco, dal titolo (per tale intendendosi gli atti di acquisto dei singoli appartamenti, o delle altre unità immobiliari, nonché il regolamento di condominio accettato dai singoli condomini).
Quale superficie terminale dell'edificio, esso svolge l'indefettibile funzione primaria di protezione dell'edificio medesimo, pur potendo essere utilizzato in altri usi accessori, ed in particolare come terrazzo.Tutte le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione saranno quindi addebitate pro quota a tutti i condomini in base alle tabelle millesimali di proprietà.Nel caso invece il lastrico solare sia in uso esclusivo, la divisione delle spese sostenute per il rifacimento del lastrico  va fatta secondo quanto previsto dall’art. 1126 c.c.. Ossia:1/3 da coloro che hanno in uso esclusivo il lastrico solare2/3 da tutti i condomini proprietari di unità sottostanti il lastrico solare oggetto dell’intervento.Le spese di riparazione del lastrico solare in uso esclusivo che devono essere ripartite fra i condomini a norma dell’art. 1126 c.c., sono solo quelle dovute a vetustà e non quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell’opera, indebitamente tollerati dal proprietario.I parapetti potendosi considerare elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata vanno considerati parti comuni.



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