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PROPOSTA DI LEGGE


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DISEGNO DI LEGGE

Il testo della riforma del condominio votato dal Senato . Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

Art. 1. L'articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:«Art. 1117. – (Parti comuni dell'edificio).–  Sono oggetto di proprietà comune deiproprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, se non risulta il contrario daltitolo, che a pena di nullità deve indicarne l'ulteriore destinazione d'uso anche seaventi diritto a godimento periodico: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorgel'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni diingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;   2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come laportineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia e gli stenditoi;   3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune,come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemicentralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per ilriscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e perl'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo,e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individualedei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza,salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche. ».

Art. 2. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:«Art. 1117-bis. – (Ambito di applicabilità) - Le disposizioni del presente capo siapplicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o piùedifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuniai sensi dell'articolo precedente.Le disposizioni sulle distanze di cui alle sezioni VI e VII del capo II del titolo II delpresente libro non si applicano ai condominii, salvo che la condizione dei luoghi lorichieda, tenuto conto dell'amenità, della comodità o di altre qualità dei beni che ivi sitrovano.Il godimento individuale di parti comuni si intende tollerato dagli altri condomini aisensi dell'articolo 1144. La cessazione della tolleranza può essere provata soltantomediante atto scritto comunicato all'amministratore o, in mancanza diamministratore, a tutti i condomini.Art. 1117-ter. – (Modificazioni delle destinazioni d'uso e sostituzioni delle particomuni).– La sostituzione delle parti comuni, ovvero la modificazione della lorodestinazione d'uso, se ne è cessata l'utilità ovvero è altrimenti realizzabile l'interessecomune, è approvata dall'assemblea con la maggioranza prevista dall'articolo 1136,quinto comma.La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorniconsecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deveeffettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo dapervenire almeno venti giorni dalla data di convocazione.La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazionedell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni oggetto dellamodificazione o sostituzione e la descrizione specifica delle modalità di esecuzionedegli interventi proposti.La deliberazione, redatta con atto pubblico a pena di nullità, se la circostanza nondetermini danno ai singoli proprietari come sancito dal titolo, deve contenere ladichiarazione espressa di avere effettuato gli adempimenti di cui ai precedenticommi.Art. 1117-quater. – (Tutela delle destinazioni d'uso). – In caso di attività contrariealle destinazioni d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietàindividuale, ogni condomino ed ogni conduttore possono chiedere all'amministratoredi intervenire mediante diffida e, in caso di mancata cessazione delle violazioninonostante la diffida, chiedere all'amministratore di convocare l'assemblea, inserendoall'ordine del giorno la richiesta di tutela della destinazione d'uso.L'amministratore è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea. Decorso il terminedi trenta giorni dalla richiesta senza che sia stata convocata l'assemblea, è ammesso ilricorso all'autorità giudiziaria che provvede in via di urgenza.Nel caso in cui accerti la violazione della destinazione d'uso delle parti comuni odelle unità immobiliari di proprietà individuale, l'autorità giudiziaria ordina lacessazione dell'attività e la rimessione delle cose in pristino e, salvo il risarcimentodel danno, può condannare il responsabile al pagamento di una ulteriore somma didenaro in favore del condominio da determinarsi tenendo conto della gravità dellaviolazione e dei benefici ricavati. ».

Art. 3. L'articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:«Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). – Il diritto di ciascuncondomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, èproporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene, tenendo conto delledestinazioni d'uso strutturali e funzionali.Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni, né essere liberatodal vincolo di solidarietà nei confronti dei terzi.Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per laconservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso dellapropria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamentoo di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri difunzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunzianteresta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinariadell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma. ».

Art. 4. L'articolo 1119 del codice civile è sostituito dal seguente:«Art. 1119. – (Indivisibilità). – Le parti comuni dell'edificio non sono soggette adivisione, a meno che le stesse siano state sottratte all'uso comune per effetto di unadeliberazione ai sensi dell'articolo 1117-ter se la divisione può avvenire in particorrispondenti ai diritti di ciascuno, rispettando la destinazione e senza pregiudicareil valore delle unità immobiliari. Si applicano le disposizioni degli articoli 1111 eseguenti.».Art. 5.1. All'articolo 1120 del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:«Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge, i condomini, con la maggioranzaindicata dal quarto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazionidirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cosecomuni.Sono valide, se approvate dall'assemblea a maggioranza degli intervenuti con unnumero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio nel rispetto, sedel caso, delle disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo1117-ter, le deliberazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno adoggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici edegli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggidestinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio; 3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e perl'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo,e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze.L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiestaanche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui alprecedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specificoe delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza,l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire lenecessarie integrazioni.

Art. 6. L'articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:«Art. 1122 – (Opere su parti di proprietà o uso individuale). – Nell'unità immobiliaredi sua proprietà ovvero nelle parti comuni di cui si sia riservata la proprietà o l'usoindividuale, ciascun condomino non può eseguire opere o modifiche ovvero variarela destinazione d'uso indicata dal titolo, benché consentite dalle norme di edilizia, sene derivi danno alle parti comuni o individuali o notevole diminuzione di godimentoo valore di esse, ovvero pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoroarchitettonico dell'edificio.In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisceall'assemblea.In mancanza di dettagliate informazioni sul contenuto specifico e sulle modalità diesecuzione, l'amministratore può, previa diffida, rivolgersi all'autorità giudiziaria cheprovvede in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 1171.»

Art. 7. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:«Art. 1122-bis. – (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici).Nelle particomuni e nelle unità immobiliari di proprietà individuale non possono essererealizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino la normativa sullasicurezza degli edifici. Il mancato rispetto di detta normativa si considera situazionedi pericolo immanente per l'integrità delle parti comuni e delle unità immobiliari diproprietà individuale, nonché per l'integrità fisica delle persone che stabilmenteoccupano il condominio o che abitualmente vi accedono.L'amministratore, su richiesta anche di un solo condomino o conduttore, nel caso incui sussista il ragionevole sospetto che difettino le condizioni di sicurezza di cui alprimo comma, accede alle parti comuni dell'edificio ovvero richiede l'accesso alleparti di proprietà o uso individuale al condomino o al conduttore delle stesse.La semplice esibizione della documentazione amministrativa relativa all'osservanzadelle normative di sicurezza non è di ostacolo all'accesso.L'amministratore esegue l'accesso alle parti comuni con un tecnico nominatod'accordo con il richiedente ed esegue l'accesso alle unità immobiliari di proprietàindividuale con un tecnico nominato di comune accordo tra il richiedente el'interpellato. Il tecnico nominato, al termine dell'accesso, consegna una sinteticarelazione al richiedente ed all'amministratore, il quale la tiene a disposizione dichiunque vi abbia interesse.A seguito dell'accesso, qualora risulti la situazione di pericolo di cui al primo comma,l'amministratore convoca senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti,salvo il ricorso di chiunque vi abbia interesse al tribunale per gli opportuniprovvedimenti anche cautelari.Nel caso in cui l'interpellato non consenta l'accesso o non si raggiunga l'accordo sullanomina del tecnico, previa, ove possibile, convocazione dell'assemblea, possonoessere richiesti al tribunale gli opportuni provvedimenti anche in via di urgenza. Iltribunale, valutata ogni circostanza e previo accertamento delle condizioni dei luoghi,può, anche in via provvisoria, porre le spese a carico di chi abbia immotivatamentenegato il proprio consenso all'accesso.Le spese delle operazioni di cui al presente articolo, qualora i sospetti si rivelinomanifestamente infondati, sono a carico di chi ha richiesto l’interventoall’amministratore; in tal caso, se vi è stato accesso a proprietà individuali, ilmedesimo richiedente è tenuto, oltre che al risarcimento del danno, a versare alproprietario che ha subito l'accesso un'indennità di ammontare pari al 50 per centodella quota condominiale ordinaria dovuta dallo stesso proprietario in base all'ultimorendiconto approvato dall'assemblea.Art. 1122-ter. – (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva). – Leinstallazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e perl'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo,e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sonorealizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unitàimmobiliari di proprietà individuale, salvo quanto previsto in materia di retipubbliche.Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dàcomunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità diesecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere con la maggioranza di cuiall'articolo 1136, quinto comma, adeguate modalità alternative di esecuzione oimporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoroarchitettonico dell'edificio. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresìsubordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanziaper i danni eventuali.L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ovenecessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. In caso di impedimentoall'accesso o di richiesta di garanzia eccessivamente onerosa, l'autorità giudiziariaprovvede anche in via di urgenza.L'interessato ed i suoi aventi causa sopportano le spese di ripristino delle cose altrui ocomuni nel caso di sopravvenuta impossibilità di uso dell'impianto ed anche nel casodi rimozione.

Art. 8. All'articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:a) il primo comma è sostituito dal seguente:«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e ricostruiti dai proprietari delle unitàimmobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragionedel valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà in misura proporzionaleall'altezza di ciascun piano dal suolo.»;b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Manutenzione e ricostruzione delle scale edegli ascensori)».2. L'articolo 1126 è sostituito dal seguente:«Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non sia comune a tutti icondomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzonella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono acarico di tutti i condomini, in proporzione al valore dell'unità immobiliare diciascuno»

Art. 9. L'articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:«Art. 1129. – (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore). – Quando icondomini sono più di quattro, se l'assemblea non vi provvede, la nomina è fattadall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini.Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico,l'amministratore dichiara all'assemblea di aver assolto agli oneri di cui all'articolo 71delle disposizioni per l'attuazione e comunica i propri dati anagrafici e professionali,il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione,nonché l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condominiieventualmente amministrati, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7)del primo comma dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato,previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere,previo rimborso della spesa, copia da lui firmata; inoltre, entro dieci giornidall'accettazione, provvede all'aggiornamento dei dati del registro di cui all'articolo71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina, ove richiesto, devepresentare ai condomini, sotto pena di nullità della nomina stessa, una polizza diassicurazione a garanzia degli atti compiuti nell’espletamento del mandato. Imassimali della polizza di assicurazione non possono essere inferiori all’ammontaredell’importo dell’ultimo bilancio consuntivo approvato dall’assemblea.L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza diassicurazione se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari.Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deveessere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori.Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibileanche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti,anche telefonici, dell'amministratore.In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o dimaggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalitàe dei recapiti, anche telefonici, del condomino che svolge funzioni analoghe a quelledell'amministratore.L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo daicondomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto delcondominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato alcondominio ; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarrecopia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. Alla cessazione dell'incaricol'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possessoafferente al condominio e ai singoli condomini e a eseguire le attività urgenti al finedi evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.Salvo che non sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore ètenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entroquattro mesi dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, anche ai sensidell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile edisposizioni transitorie. L'amministratore risponde dei danni a lui imputabili per ilritardo.L'incarico di amministratore è di due anni, salvo diversa espressa deliberazionedell'assemblea e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per larevoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina il nuovo amministratore.La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea.Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino,nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto dellagestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:a) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendicontocondominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la nomina del nuovoamministratore o negli altri casi previsti dalla legge;b) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché dideliberazioni dell'assemblea;c) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al quinto comma;d) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra ilpatrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altricondomini;e) l'aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle formalità eseguitenei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;f) l'aver omesso di agire ai sensi del settimo comma per la riscossione forzosa dellesomme dovute al condominio entro il termine ivi indicato ed avere omesso di curarediligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;g) l'inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 1117-quater, 1122-bis e 1130numeri 6, 7, 8 e 9;h) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo commadel presente articolo;8-bis) l'inerzia di fronte a situazioni che richiedono il suo intervento per la sicurezzadi cui all'articolo 1122-bis del codice civile.Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le norme di cui agliarticoli 1703 e seguenti del codice civile

Art. 10. L'articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:«Art. 1130. – (Attribuzioni dell'amministratore). L'amministratore, oltre a quantoprevisto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente perl'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo seguente e curarel'osservanza del regolamento di condominio;2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune,in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinariadelle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;5) eseguire gli adempimenti fiscali;6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità deisingoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento,comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali diciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scrittaentro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezzadelle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessariealla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa oincompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie,addebitandone il costo ai responsabili;7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina erevoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delleassemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, ledeliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fattorichiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato.Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordinecronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore delcondominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nelregistro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro sette giorni da quellodell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersianche con modalità informatizzate;8) conservare tutta la documentazione inerente la propria gestione riferibile sia alrapporto con i condomini sia allo stato tecnico amministrativo dell'edificio e delcondominio;9) provvedere all'affissione degli atti di cui all'articolo 1117-ter;10) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato deipagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;11) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocarel'assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni.

Art. 11. Dopo l'articolo 1130 del codice civile sono aggiunti i seguenti:«Art. 1130-bis. – (Rendiconto condominiale). Il rendiconto condominiale è redattocon criteri di cassa e di competenza; le voci di entrata e di uscita ed ogni altro datoinerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alleeventuali riserve devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica.Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di unanota esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e dellequestioni pendenti. L'assemblea condominiale può in qualsiasi momento o per piùannualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi lacontabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza previstaper la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condominisulla base dei millesimi di proprietà. L'assemblea può anche nominare, oltreall'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomininegli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive edi controllo. I condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliaripossono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo eestrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essereconservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

Art. 12. All'articolo 1131 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:a) al primo comma va sostituito l'inciso «dall'articolo precedente» con l'inciso«dall'articolo 1130» e sono aggiunte inoltre le seguenti parole: «Nell'attuazione delledeliberazioni di cui all'articolo 1117-ter e nell'esecuzione degli atti ad esse relativi,ogni limite o condizione ai poteri di rappresentanza si considera non apposto»;b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:L'amministratore, previa autorizzazione dell'assemblea, è legittimato a consentire lacancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti delcondominio;c) all'articolo 1133 del codice civile è aggiunto il seguente comma:Ove non si prendano provvedimenti per l'amministrazione delle parti comuni,ciascuno dei condomini, previa diffida all'amministratore o in mancanza a tutti glialtri condomini, può ricorrere al tribunale che provvede in camera di consiglio. Iltribunale può anche autorizzare l'esecuzione degli interventi opportuni e laripartizione delle spese.

Art. 13. L'articolo 1134 del codice civile è sostituito dal seguente:«Art. 1134. – (Gestione di iniziativa individuale). – Il condomino che ha assunto lagestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assembleanon ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.Se una deliberazione adottata dall'assemblea non viene eseguita, ciascun condominopuò diffidare l'amministratore o, in mancanza, il condomino eventualmenteincaricato. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla diffida, egli può intraprenderel'esecuzione della deliberazione ineseguita. Se entro tale termine l'amministratore sioppone per iscritto all'iniziativa del condomino, questi può chiedere l'autorizzazionedel tribunale che, sentite le parti, provvede in via d'urgenza, disponendo anche inordine alle modalità di esecuzione ed alle relative spese.2. All'articolo 1135 è aggiunto il seguente comma: «L'assemblea può autorizzarel'amministratore a collaborare a progetti territoriali promossi dalle istituzioni localiper migliorare la qualità della vita e la sicurezza della zona in cui il condominio èubicato anche mediante la preventiva raccolta di dati relativi ai bisogni e alleesigenze di lavoro di residenti e abitanti».

Art. 14. L'articolo 1136 del codice civile è sostituito dal seguente:«Art. 1136. – (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni). –L'assemblea in prima convoc azione è regolarmente costituita con l'intervento ditanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e lamaggioranza dei partecipanti al condominio.Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti lamaggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numerolegale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quellodella prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione èvalida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che



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