bonifica amianto


Descrizione:

CASO

   Vivo in un condominio di 2 palazzine in presenza di amianto sul tetto. solo una delle due ha provveduto alla bonifica dell'amianto e al rifacimento del tetto. Purtroppo condomini della palazzina gemella si sono rifiutati di eseguire gli stessi lavori. Cosa si può fare per obbligarli?

RISPOSTA
    C'è da premettere che non è obbligatoria la rimozione delle strutture di amianto in condominio; mentre è obbligatorio procedere ad uno degli interventi previsti dalla legge (incapsulamento, sovracopertura e rimozione), nel caso in cui l'amianto presente nelle strutture risultasse friabile (con conseguente rilascio di fibre d'amianto) a causa di un accentuato stato di degrado. L'mministratore potrebbe rivolgersi alla Asl locale per avere informazioni generali. Al fine di approfondire aspetti specifici o particolari occorre eventualmente rivolgersi a un tecnico competente che accerti e indichi gli eventuali interventi da adottare. Il mancato rispetto delle norme di legge che regolamentano i comportamenti da adottare in presenza di manufatti con amianto è pesantemente sanzionato. Pertanto, non si dovrebbe portare all'esame dell'assemblea se bonificare o meno le strutture in amianto presenti in condominio, ciò che deve essere deliberato dall'assemblea è, invece, la scelta della ditta nonchè il relativo preventivo di spesa.



Inserito da
Sero srl - Sero Group Rete Amministratori

Viale Don Bosco, 35
MACERATA (Macerata)
Telefono: 0733.233572
Fax: 0733.233572
Cellulare: 329.4707385
www.condominio.org



Questo prodotto è stato visitato 5832 volte.