In un condominio occorre sostituire la cabina dell’ascensore e si discute se la spesa deliberata debba avvenire fra tutti i condomini oppure solo tra i condomini utenti.
RISPOSTA
In analogia a quanto previsto dall’art. 1124 c.c per le scale la ripartizione delle spese straordinarie, quelle di adeguamento e quelle di ricostruzione dell’ascensore vanno ripartite fra i soli condomini utenti salvo che la ripartizione fra tutti i condomini per le rispettive quote millesimali di proprietà, non sia prevista del regolamento contrattuale di condominio che disponga in tal senso.