In ordine alle opere finalizzate al risparmio energetico il legislatore ha opportunamente modificato la previsione del decreto per cui le opere in questione possono ora essere decise o con la procedura dettata dalla legge 10/1991 o sulla base di quanto previsto nell'articolo 1120 comma 2. cod. civile.
Nel primo caso tali opere devono essere individuate ttraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato e le realtive delibere devono essere approvate sia in prima che in seconda convocazione dalla maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino un terzo del valore dell'edificio.
Nel secondo cso le opere in questione possono essere decise senza la necessità di alcuna documentazione, devono però esssere deliberate con un piu' alto quorum formato dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno la metà del valore dell'edificio.