Accedi al tuo condominio




I nostri servizi

Vita di condominio



   

DISTACCO DALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALE


Descrizione:

Distacco dall'impianto di riscaldamento centrale

Per quanto riguarda il distacco dall'impianto di riscaldamento centrale, rimane come

premessa, che a norma dell'art. 1117 cod. civ. , l'impianto di riscaldamento fino al punto di

diramazione nelle varie proprietà esclusive, si presume di proprietà comune a tutti i

condomini e che a norma dell'art. 1102 cod. civ. ciascun partecipante può servirsi della

cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di

farne parimenti uso secondo il loro diritto. Inoltre rimane da considerare che l'impianto è

stato progettato per tutto l'immobile per assicurare una temperatura base equilibrata in

tutto lo stabile.

La rinuncia unilaterale al riscaldamento operata da un singolo è vietata se da ciò derivano

squilibri termici con aggravi di spesa per gli altri condomini (> sent. Cassazione n.

4023/1966); è consentita invece se è prevista dal regolamento condominiale , se è stata

deliberata dall'assemblea o se il proprietario interessato può dimostrare che il distacco

comporta una effettiva riduzione dei costi rapportata al costo complessivo. Se invece il

distacco dall'impianto centrale di riscaldamento di uno o più condomini comporta un

aumento di costi per gli altri fruitori, i primi sono tenuti a sostenerli (vedi > sent.

Cassazione 10214/96 e n. 8924/2001).

Anche se un distacco in via di principio è consentito occorre una autorizzazione

dell'assemblea con la maggioranza dei partecipanti e almeno 500 millesimi di proprietà in

quanto trova applicazione l'art. 1120 cod. civ. che disciplina le innovazioni.

Per quanto riguarda invece le spese di gestione e di manutenzione dell'impianto

centralizzato si fa riferimento all'art. 1118 cod. civ. che espressamente prevede che il

condomino non può , rinunziando al diritto sulle cose (all'impianto di riscaldamento),

sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione. Alcune sentenze della corte di cassazione hanno rafforzata ed estesa questa prescrizione e stabilito che occorre

distinguere fra manutenzione e gestione dell'impianto centralizzato. Se alla ripartizione

delle spese di manutenzione devono partecipare tutti i condomini in base ai millesimi di

proprietà, i costi di gestione vanno ripartiti solo fra gli effettivi fruitori.

Il radicale smantellamento dell'impianto centralizzato può essere ordinato solo con

il consenso di tutti i condomini, in quanto l'art. 1120 cod. civ. prevede espressamente il

divieto di rendere talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche

di un solo condomino.

In questo contesto vale il riferimento alla cosiddetta (vedi art. 26, II comma) legge sulrisparmio energetico del 9.01.1991, n. 10, che prevede lo smantellamento dell'impianto

centralizzato con delibera a maggioranza dei condomini, se vi è la possibilità di conseguire

una riduzione dei costi di riscaldamento attraverso l'utilizzo di fonti energetiche alternative

(metano, pannelli solari ecc.). L'art. 28 della legge 10/91 prevede una consulenza tecnica

che certifica l'effettivo risparmio energetico degli impianti autonomi nei confronti

dell'impianto centralizzato. Infine va osservato che di norma il regolamento condominiale

prevede le varie possibilità in questo settore.

Riassumendo:

�� un distacco dall'impianto centralizzato è consentito, se il condomino interessato può

provare che non comporta squilibri funzionali all'impianto e consente effettivamente

una diminuzione di spesa in proporzione per gli altri condomini;

�� i condomini staccati devono comunque continuare a contribuire per la manutenzione

dell'impianto centralizzato, pur potendo ottenere l'esonero dalle sole spese di esercizio

(combustibile ed energia elettrica);

�� se il distacco dall'impianto centralizzato comporta un aggravio di spese i condomini

interessati sono chiamati a sostenerlo.



Richiesta Informazioni

I campi con * sono obbligatori.









Autorizzazione al trattamento dei dati
Dichiaro di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali e autorizzo espressamente questo sito web al trattamento dei dati da me forniti,  per le finalitą e con le modalitą indicate nell'informativa, nella consapevolezza che la mancata autorizzazione comporterą l'impossibilitą di usufruire dei servizi offerti da questo portale.
Prima di inviare la richiesta la preghiamo di prendere visione di quanto riportato nell'Informativa sulla Privacy

 

Autorizzo  


Inserito da
Sero srl - Sero Group Rete Amministratori

Viale Don Bosco, 35
MACERATA (Macerata)
Telefono: 0733.233572
Fax: 0733.233572
Cellulare: 329.4707385
www.condominio.org

Opzioni

Versione stampabile
Suggerisci ad un amico

Questo prodotto č stato visitato 8715 volte.