L’assemblea ha deliberato una spesa per rifare il manto erboso del giardino condominiale ridotto in pessime condizioni, tale spesa però si è rilevata di notevole entità. Si chiede per i condomini dissenzienti, essere esonerati da tale onere.
RISPOSTA
La pretesa di suddetti condomini è infondata in quanto l’abbellimento di un giardino presistente non è qualificabile come innovazione e pertanto non è applicabile l’art.1121 cod.civ. e la spesa va ripartita nel modo indicato dal regolamento.